Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società che gestiva un laboratorio di analisi ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento di euro 13.587,13, oltre accessori, somma indicata come acconto del 70% sul corrispettivo per prestazioni sanitarie rese in ottobre 2009 in regime di accreditamento a favore di assistiti del servizio sanitario pubblico. L’azienda sanitaria propose opposizione al decreto e il tribunale accolse l’opposizione ritenendo non provati il necessario accreditamento e la stipulazione del contratto in forma scritta, nonché tardiva la produzione documentale rilevante. La corte d’appello confermò la decisione e rigettò anche l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società, che richiamava l’irrevocabilità di altro decreto ingiuntivo, non opposto, emesso per il pagamento del saldo della medesima fattura relativa alle stesse prestazioni. In cassazione la società dedusse tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse trascurato il materiale documentale agli atti e deciso su una questione d’ufficio senza contraddittorio; 2) violazione delle norme sul rapporto di accreditamento e dei principi in tema di validità ed efficacia del contratto, contestando la ricostruzione del rapporto contrattuale; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto l’efficacia del giudicato esterno derivante dal decreto ingiuntivo non opposto relativo al saldo della stessa fattura e dunque alla medesima fonte obbligatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il decreto ingiuntivo non opposto, oppure divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione, forma giudicato non solo sul credito azionato ma anche sul titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo un ulteriore esame della validità della medesima fonte dell’obbligazione in altro giudizio avente ad oggetto un diverso segmento dello stesso rapporto (qui, l’acconto della stessa fattura dopo il saldo). I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma il motivo relativo è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo motivo
art. 101 c.p.c.
richiamato in relazione al contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul divieto di decisione su questioni non dedotte, ma assorbito
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità del rapporto di accreditamento e del contratto
art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sull’accreditamento e sulla stipulazione del rapporto
art. 2, comma 5, legge 28 dicembre 1995 n. 549
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del rapporto con la struttura sanitaria
art. 1, comma 32, legge 23 dicembre 1996 n. 662
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del rapporto con la struttura sanitaria
art. 1322 c.c.
richiamato per contestare la negata validità dell’accordo tra le parti
art. 1372 c.c.
richiamato per sostenere l’efficacia vincolante del contratto dedotto
art. 2909 c.c.
richiamato come base del giudicato sostanziale, ritenuto operante anche rispetto al titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo non opposto
art. 324 c.p.c.
richiamato per la definitività del provvedimento e per l’efficacia del giudicato formale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo giuridico posto a fondamento del credito.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo definitivo preclude l’esame in un successivo giudizio delle ragioni giustificative della medesima domanda, compresi i fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori al ricorso monitorio e non dedotti con l’opposizione.
- Quando due azioni concernono segmenti diversi della stessa fattura o dello stesso rapporto obbligatorio, il giudicato sul decreto relativo a uno di tali segmenti può estendersi alla validità della fonte comune dell’obbligazione, se il titolo è il medesimo.
- L’eccezione di giudicato esterno non può essere disattesa con rilievi di genericità se, dal contenuto delle allegazioni, risulta chiaro che il provvedimento irrevocabile riguarda la stessa fonte del credito controverso.
- Le affermazioni sul parziale rigetto della domanda nel giudizio monitorio non vanno confuse con l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo definitivo: il decreto produce effetti assimilabili alla sentenza solo per la parte accolta della domanda.
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