Sentenza n. 3597/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0014272 del 14.02.2025 dell'Ufficio SUAP del Comune di Capodrise, comunicata ad Iliad nella medesima data, e recante rigetto dell'istanza relativa all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, richiesta da Iliad ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 ed ubicata nel Comune di Capodrise (Caserta), su terreno sito via San Donato, s.n.c, distinto al N.C.T. di Capodrise (CE) foglio 2 particella 6041 (codice sito CE81020_015); - della nota prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0010634 del 3.02.2025, comunicata ad Iliad nella medesima data, contenente il preavviso di rigetto emanato dal SUAP in merito all'istanza relativa all'installazione della SRB formulata da Iliad in data 10.01.2025; - del parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune prot. n. REP_PROV_CE/CE-SUPRO 0009052/29-01-2025 citato nel preavviso di rigetto, di contenuto integrale non noto; ove occorrer possa, - del regolamento per l'installazione delle SRB del Comune di Capodrise nella misura in cui pone divieti assoluti e generalizzati alla collocazione delle SRB; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione unica per l'installazione di una stazione radio base, unitamente al preavviso di rigetto e al parere urbanistico presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal SUAP del Comune di Capodrise sull'istanza del 10 gennaio 2025, relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, nonché il preavviso di rigetto, il parere dell'Ufficio Urbanistica e, ove occorrente, il regolamento comunale per l'installazione degli impianti. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-octies della l. n. 241/1990, degli artt. 43, 44, 49 e 51 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 8 della l. n. 36/2001, oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza e difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio è emerso che, dopo avere comunicato il ritiro della prima istanza senza acquiescenza alle valutazioni amministrative, la società aveva presentato il 7 aprile 2025 una nuova istanza, modificata e riferita a un'area geografica prossima a quella originaria, poi anch'essa respinta e autonomamente impugnata con il ricorso R.G. 3442/2025. La ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse principale era rivolto all'approvazione del secondo progetto, mentre il primo ricorso avrebbe conservato rilievo soltanto subordinatamente all'eventuale richiamo implicito delle motivazioni del primo diniego nel secondo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prescindendo da ogni questione sulla sua originaria ammissibilità. La decisione è fondata sul fatto che la ricorrente aveva ritirato la prima istanza e successivamente presentato una nuova domanda, modificata, sulla quale il Comune aveva svolto una nuova istruttoria e adottato un autonomo provvedimento di diniego. Il secondo provvedimento non è stato qualificato come meramente confermativo del primo. Poiché il ricorso connesso R.G. 3442/2025, relativo alla nuova istanza, è stato ritenuto ammissibile e fondato dalla stessa Sezione nella medesima data, è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul primo diniego. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 43, 44, 49 e 51 d.lgs. n. 259/2003
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione al procedimento autorizzatorio per l'installazione della stazione radio base; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 8 l. n. 36/2001
Norma richiamata dalla ricorrente in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazione; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione.
artt. 1, 3, 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990
Disposizioni richiamate per contestare motivazione, partecipazione procedimentale e vizi dell'atto; le relative censure non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso contro il diniego relativo a una prima istanza autorizzatoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il richiedente ritira quella istanza, presenta una nuova domanda modificata e l'amministrazione adotta su di essa un autonomo provvedimento all'esito di una nuova istruttoria, salvo che residui uno specifico interesse concreto e attuale alla decisione sul primo diniego.
- Un successivo provvedimento non è meramente confermativo del precedente quando riguarda una nuova istanza, modificata rispetto alla prima, ed è adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una nuova autonoma decisione.
- La dichiarazione del ricorrente secondo cui il proprio interesse è principalmente rivolto all'esito della nuova istanza costituisce elemento rilevante per accertare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso concernente la domanda originaria.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata senza esaminare le questioni relative all'originaria ammissibilità e al merito delle censure dedotte.
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