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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza, in conseguenza della rinuncia depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria nella parte in cui condannava il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese legali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della precedente sentenza del TAR Calabria, limitatamente alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese legali. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Con nota del 28 settembre 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a ciò consegue l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c).c.p.a.;

    La rinuncia del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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