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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21690/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conferma quindi la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto gli imputati responsabili del delitto di minaccia e ha negato l'applicazione della particolare tenuità del fatto. Condanna inoltre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati, già ritenuti responsabili in primo grado del delitto di minaccia e destinatari in appello della sola concessione della sospensione condizionale della pena, ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto, comune a entrambi i ricorsi, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La difesa sostiene che la condotta avesse scarso allarme sociale, fosse occasionale, conseguente a un precedente dissidio e caratterizzata da un pericolo esiguo per il bene giuridico e per le persone offese. La Corte di cassazione ritiene però che la Corte territoriale abbia motivato in modo sufficiente il diniego della causa di non punibilità, valorizzando la gravità del fatto, le modalità della condotta e l'offesa concretamente arrecata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito, con motivazione sufficiente e non illogica, valorizzi la gravità concreta della condotta, le modalità dell'azione e l'offesa arrecata al bene protetto; non è richiesta una motivazione analitica su tutti gli argomenti difensivi se il nucleo argomentativo del diniego è coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 612 c.p.

    Il fatto oggetto del giudizio è qualificato come delitto di minaccia.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la condotta, per modalità esecutive e per l'offesa concretamente prodotta, non sia obiettivamente di minima gravità.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito può fondare il diniego soprattutto sulla gravità concreta del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dall'offesa arrecata, senza che sia necessario confutare in modo specifico ogni argomento difensivo se questi non scardinano la ratio della decisione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censure una motivazione già ritenuta sufficiente, non illogica e coerente con i criteri giurisprudenziali applicabili in tema di particolare tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàMinacceImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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