Cassazione Penale, Sentenza n. 43156/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza con cui il G.I.P. di Bologna le aveva applicato la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) e l'aveva condannata al pagamento delle spese in favore della parte civile. Denunciava errata applicazione della legge penale e violazione di norme processuali (artt. 464, 447, 444, 438 c.p.p.), sostenendo che, secondo i principi delle Sezioni Unite (sent. "D'Avino"), nell'udienza fissata dopo opposizione a decreto penale non sarebbe consentita la costituzione di parte civile e quindi non sarebbe legittima la condanna alle spese a suo carico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie fosse diversa da quella della sentenza D'Avino: l'udienza era stata fissata per l'ammissione al rito abbreviato (richiesto in via subordinata dalla ricorrente) e la persona offesa si era legittimamente costituita parte civile in quella udienza. Solo nel corso della stessa udienza le parti hanno concordato l'applicazione della pena su richiesta delle parti, trasformando il rito; ciò non invalida la costituzione della parte civile né la regolamentazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola il rito per l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto il rito è stato conclusivamente applicato in udienza per accordo delle parti, legittimando la decisione del G.I.P.
art. 464 c.p.p.
Disciplina l'opposizione al decreto penale di condanna; il ricorso sosteneva che tale procedura avrebbe precluso la costituzione di parte civile, ma il giudice ha distinto la fattispecie reale per la natura dell'udienza effettivamente fissata
art. 447 c.p.p.
Norme sul giudizio abbreviato rilevanti perché l'udienza era stata fissata per l'ammissione al rito abbreviato, che permette la costituzione di parte civile
art. 438 c.p.p.
Riferimento normativo al procedimento speciale (udienza preliminare) e alle preclusioni processuali citate dal ricorrente
Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 (D'Avino)
Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356 - 01
Affermava che nell'udienza fissata a seguito di richiesta di applicazione della pena in corso d'indagine non è consentita la costituzione di parte civile; principio che il ricorrente ha invocato, ma la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla diversa situazione di fatto qui in esame
Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023 (G.)
Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242
Ha chiarito che il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile anche in udienza preliminare quando l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena con il consenso del P.M.; il giudice deve altresì provvedere sulla regolamentazione delle spese di costituzione
Massime di principio
- La possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile dipende dalla natura dell'udienza al momento della costituzione: se l'udienza è quella per l'ammissione al giudizio abbreviato la costituzione è legittima
- Se le parti, solo nel corso dell'udienza, concordano la richiesta di applicazione della pena, la conversione del rito non annulla la validità della costituzione di parte civile già intervenuta
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha delimitato i casi in cui la costituzione della parte civile è preclusa: occorre verificare la precisa fattispecie processuale e il momento procedimentale in cui la costituzione avviene
- Quando la richiesta di applicazione della pena è stata depositata in cancelleria con il consenso del P.M., le Sezioni Unite hanno comunque ritenuto possibile la costituzione in udienza preliminare e la regolamentazione delle spese; quindi è essenziale controllare se la richiesta era già formalmente proposta e con quale consenso
- In situazioni similari, verificare sempre: a) qual era l'oggetto dell'udienza al momento della costituzione della parte civile; b) se la costituzione è avvenuta prima o dopo un accordo tra parti che modifica il rito; c) la presenza o meno del consenso del P.M. alla richiesta di applicazione della pena
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