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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4400 - Corte di Cassazione

Accertamento - Società - Compenso amministratori - Doppia imposizione - Delibera presupposto per la deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale per l'anno 2003 con recupero a tassazione di Euro 60.000 relativo a remunerazioni aggiuntive corrisposte a due dei quattro amministratori delegati. Questioni dedotte: 1) deducibilità dei compensi alla luce delle delibere societarie e delle norme societarie (art. 2381 e 2389 c.c.); 2) validità temporale delle delibere (la delibera che attribuiva i compensi speciali risultava riferita al 2004, non al 2003); 3) eccezione di doppia imposizione ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 600/1973; 4) richiesta di esimente sanzionatoria ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 per presunta incertezza normativa.

La decisione

Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto prevalente il fatto che, dalle delibere societarie, la maggiorazione di compenso di Euro 30.000 per ciascuno dei due amministratori decorreva dal 2004 e non dal 2003; dunque quei compensi non risultavano validamente deliberati per il periodo di imposta contestato e non erano deducibili. Sul profilo della presunta doppia imposizione la Corte ha stabilito che non sussiste doppia imposizione giuridica: l'art. 67 DPR 600/1973 opera solo quando la stessa imposta viene applicata reiteratamente in dipendenza dello stesso presupposto, mentre qui si ha una mera duplicazione economica (costi non deducibili in capo alla società e redditi tassati in capo alle persone fisiche) con presupposti diversi. Infine, l'esimente sanzionatoria ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 è stata esclusa per assenza di oggettiva incertezza normativa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67

    Il divieto di doppia imposizione opera solo quando vi è reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; la mera duplicità economica (società che non deduce un costo e amministratori che dichiarano reddito) non configura doppia imposizione giuridica.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) art. 109

    Riferimento normativo alla disciplina dei redditi di lavoro e assimilati; richiamato nei motivi del ricorso come parte della normativa fiscale applicabile alla tassazione dei compensi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) art. 163

    Citato tra le norme richiamate nella doglianza sulla presunta violazione del divieto di doppia imposizione; la Corte ha però deciso che il diverso presupposto impositivo esclude la doppia imposizione giuridica.

  • Codice Civile art. 2381

    Disciplina la delega di funzioni del consiglio di amministrazione a comitati o a uno o più membri; la Corte osserva l'esistenza di profili di governance e possibili limiti logici se tutti i consiglieri fossero esecutivi, ma sottolinea che la questione cruciale per la deducibilità era la validità temporale delle delibere.

  • Codice Civile art. 2389

    "1. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea. 2. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale."

    La remunerazione degli amministratori con particolari cariche può essere stabilita dal consiglio se conforme allo statuto; tuttavia per finalità fiscali la Corte richiede che il compenso sia validamente deliberato nel periodo d'imposta cui si riferisce per poter essere dedotto.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    L'esimente dalle sanzioni per errore si applica solo in presenza di obiettiva incertezza o contraddittorietà normativa; la Corte ha escluso l'esimente perché non sussisteva tale incertezza nel caso concreto.

  • Costituzione Italiana, art. 23, 53, 97

    Richiamate dal ricorrente nel quadro delle censure costituzionali sulla tassazione e sull'azione amministrativa; la decisione di merito si fonda però su interpretazioni di legge positive che non hanno ritenuto violati tali principi.

Massime di principio

  • La deducibilità fiscale di compensi societari richiede che la misura e la decorrenza siano risultanti da valide e tempestive delibere societarie: compensi non deliberati per il periodo d'imposta non sono deducibili.
  • La mera doppia percezione economica di un medesimo reddito (società che non deduce un costo e persona fisica che dichiara il corrispondente reddito) non integra automaticamente doppia imposizione giuridica ex art. 67 DPR 600/1973; è necessario che la stessa imposta sia applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto.
  • In presenza di contestazioni sull'ammissibilità di compensi speciali, l'elemento probatorio decisivo è il contenuto e la sequenza temporale delle delibere societarie: la motivazione e la datazione delle delibere possono determinare l'esito fiscale.
  • La qualificazione e la composizione delle deleghe nel consiglio (esecutivi vs non esecutivi, nomina di tutti come amministratori delegati) possono sollevare profili di governance ma non incidono automaticamente sulla deducibilità se manca la delibera valida per l'anno fiscale considerato.
  • L'esimente sanzionatoria per errore di legge richiede oggettiva e rilevante incertezza normativa; interpretazioni ragionevoli o mere questioni applicative non sempre bastano ad escludere le sanzioni.

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