Cassazione Civile, Ordinanza n. 11473/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisizione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo dal quale risultava una cartella di pagamento per IVA dell'anno d'imposta 2000, che egli assumeva non essergli mai stata notificata. Il contribuente aveva impugnato sia l'estratto di ruolo sia la cartella presupposta; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile e la cartella invalidamente notificata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, alla luce della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma; nel caso concreto il contribuente non avrebbe provato un interesse attuale e concreto, poiché il preteso pregiudizio derivava da un credito per spese di lite sorto solo in conseguenza dell'impugnazione stessa ed era per di più instabile perché poi la sentenza favorevole di primo grado era stata riformata in appello. Il contribuente ha resistito sostenendo che, essendo già creditore della pubblica amministrazione per effetto della sentenza di primo grado, egli rientrava nel caso tipizzato dall'art. 12, comma 4-bis, relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e alle verifiche ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e che comunque la norma non escluderebbe la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai giudizi pendenti e che, ai fini della diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare un pregiudizio effettivo, concreto e attuale riferito a una posizione giuridica di vantaggio già esistente prima e indipendentemente dall'impugnazione. Ha quindi escluso che il credito per spese di lite riconosciuto nella sentenza di primo grado potesse integrare il pregiudizio tipizzato, perché sorto solo per effetto della proposizione dell'azione e comunque divenuto instabile per la riforma in appello. Ha inoltre escluso che la pretesa prescrizione maturata dopo la notifica della cartella potesse essere fatta valere come caso tipizzato di impugnazione diretta. Conseguentemente, il contribuente non aveva dimostrato un valido interesse ad agire contro l'estratto di ruolo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario del contribuente è stato dichiarato inammissibile; le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile in via generale; il ruolo e la cartella non validamente notificata sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra un pregiudizio tipizzato, effettivo, concreto e attuale, relativo a specifiche situazioni indicate dalla norma. La disposizione si applica anche ai processi pendenti.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Costituisce uno dei casi tipizzati di pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione diretta solo quando il debitore dimostri che l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina delle impugnazioni degli atti della riscossione e per il confronto con la nuova limitazione introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema delle impugnazioni tributarie.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema delle impugnazioni tributarie.
art. 372 c.p.c.
Richiamato dalle Sezioni Unite per il deposito di documenti in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021
Norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri uno specifico interesse ad agire riconducibile a uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
- Il pregiudizio che legittima l'impugnazione diretta deve essere effettivo, concreto e attuale, e deve riferirsi a una posizione di vantaggio già esistente prima e indipendentemente dal giudizio instaurato contro l'estratto di ruolo.
- Non può integrare l'interesse ad agire il credito sorto solo per effetto dell'impugnazione stessa, poiché si tratta di una situazione dipendente dal processo e non preesistente ad esso.
- La mera allegazione di una prescrizione maturata dopo la notifica della cartella non basta a fondare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, se il caso non rientra tra quelli espressamente tipizzati dalla disciplina vigente.
- La norma sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sulla decisione e sulla verifica dell'interesse ad agire.
- In mancanza della prova dello specifico interesse ad agire, il ricorso introduttivo del contribuente va dichiarato inammissibile e la sentenza che abbia deciso nel merito senza tale verifica va cassata senza rinvio.
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