Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 182.750,92 quale compenso per la redazione di un piano di recupero e dei relativi progetti di attuazione. La società committente aveva proposto opposizione chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento di gravi inadempimenti del professionista, con particolare riguardo a maggiori oneri di urbanizzazione e maggiori spese di costruzione, nonché il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva revocato il decreto, ma aveva comunque riconosciuto un compenso ridotto; la corte d’appello aveva respinto gli appelli di entrambe le parti e aveva anche disposto la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccedenza. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell’art. 41 d.m. n. 140/2012, sostenendo che i nuovi parametri dovessero applicarsi in base al momento della liquidazione e non al completamento della prestazione; 2) violazione del contraddittorio e vizio di motivazione per il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio; 3) vizio di motivazione e nullità per la condanna alla restituzione, assumendo che i conteggi portassero a un saldo a suo favore; 4) generica violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prestazione professionale si era conclusa prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri tariffari, sicché correttamente la liquidazione del compenso era avvenuta secondo la disciplina previgente. Ha respinto il secondo motivo perché la corte d’appello aveva esaminato in modo approfondito la consulenza tecnica d’ufficio e le critiche di entrambe le parti, reputando il lavoro del consulente ineccepibile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere sottoposto al giudice d’appello il conteggio su cui fondava la pretesa di essere ancora creditore, mentre la verifica della concreta debenza delle somme restituende è rimessa al giudice dell’esecuzione. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo per assoluta genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 d.m. n. 140/2012
"le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"
I nuovi parametri si applicano alle liquidazioni giudiziali successive all’entrata in vigore del decreto solo se, a quella data, la prestazione professionale non è ancora stata completata; se l’attività è già esaurita, si applicano le tariffe previgenti.
art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27
È richiamato come base normativa di attuazione del sistema dei nuovi parametri professionali.
art. 111 Cost.
È evocato dal ricorrente per censurare un asserito difetto di contraddittorio, ma la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
È il parametro di deduzione dei vizi di motivazione e delle nullità processuali invocato nei motivi di ricorso.
art. 24 Cost.
È richiamato in modo generico nel quarto motivo, senza specifiche censure contro la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- I parametri di liquidazione dei compensi professionali sopravvenuti si applicano alle liquidazioni giudiziali successive alla loro entrata in vigore solo quando, a tale data, la prestazione non sia ancora stata integralmente svolta; se il compenso riguarda un’attività già esaurita, resta applicabile la disciplina previgente.
- La censura sulla consulenza tecnica d’ufficio non può essere accolta quando il giudice di merito abbia esaminato in modo analitico le contestazioni delle parti e abbia motivatamente reputato attendibile l’elaborato peritale.
- Le doglianze che presuppongono un diverso saldo economico devono essere state effettivamente dedotte nei gradi di merito e devono risultare dal provvedimento impugnato; in cassazione non è consentito introdurre conteggi nuovi o non verificabili dagli atti richiamati nella sentenza.
- La condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al credito riconosciuto può essere formulata in termini generali, mentre la verifica del concreto ammontare eventualmente dovuto in esecuzione spetta al giudice dell’esecuzione.
- Un motivo di ricorso formulato in modo del tutto generico, senza specifiche critiche alla motivazione o al decisum, è inammissibile.
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