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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37487/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo intervenuta la definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente e dell'estratto conto con importo residuo pari a zero. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 d.l. n. 119/2018, sostenendo che la CTR aveva erroneamente valutato la prova della definizione agevolata, scambiando l'indicazione di importo residuo pari a zero, conseguente alla sola domanda di definizione, per prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute. La Corte ha tuttavia ritenuto i due motivi inammissibili perché il ricorso non riproduceva, neppure indirettamente, i documenti su cui si fondava, impedendo il controllo di legittimità sulle censure formulate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che le doglianze, pur riferite a motivazione apparente e a pretesa erronea valutazione dei documenti, fossero prive di autosufficienza, perché non erano stati trascritti o riassunti i documenti decisivi (l'elenco dei carichi definibili e il dettaglio del carico) sui quali si fondavano le censure. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito la correttezza della decisione della CTR sulla definizione agevolata della lite. L'Agenzia, soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.l. n. 119/2018, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente e riprodurre gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la dedotta violazione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    richiamato in relazione alla definizione agevolata della lite fiscale; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    richiamato in relazione alla disciplina della definizione agevolata; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve contenere tutti gli elementi necessari a comprendere e valutare le censure senza rinvio ad atti esterni del giudizio di merito.
  • Quando la censura si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente la collocazione processuale e di riprodurne il contenuto rilevante, direttamente o indirettamente; la mera menzione dei documenti non basta.
  • La mancata riproduzione dei documenti decisivi impedisce alla Corte di verificare la decisività delle doglianze e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La contestazione della motivazione della sentenza di merito non può essere esaminata se il ricorso non consente alla Corte di ricostruire compiutamente i fatti e il contenuto degli atti richiamati.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese di legittimità, salvo le regole speciali sul contributo unificato per le amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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