Sentenza n. 1766/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso e notificato in data 3.09.2025, con il quale la Questura di Milano-Ufficio Immigrazione ha dichiarato irricevibile e ha proceduto all'archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 16.04.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile e archiviato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva dichiarato irricevibile e archiviato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, presentata tramite kit postale, da motivi di cure mediche a motivi di lavoro subordinato. In sede cautelare il Tribunale aveva rilevato l’assenza di motivazione sulle ragioni della dichiarazione di irricevibilità e aveva ordinato all’amministrazione di riesaminare l’istanza. Successivamente, la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha avviato il procedimento finalizzato alla conversione del titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, comunque, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la conversione del titolo di soggiorno non era stata ancora integralmente conseguita: la procedura amministrativa risultava ancora in corso e il soddisfacimento dell’interesse sostanziale non era quindi pieno e irretrattabile. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerando la revoca in autotutela dell’atto impugnato e la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, con soddisfacimento pieno e irretrattabile della pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente, pienamente e irretrattabilmente l’interesse sostanziale azionato; non è sufficiente la mera rimozione dell’atto impugnato quando la procedura amministrativa finalizzata al conseguimento del bene della vita sia ancora in corso.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione successiva, pur non essendo integralmente satisfattiva della pretesa, rende comunque inutile una decisione di annullamento, anche perché l’amministrazione ha revocato in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
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