Sentenza del 09/11/2016 n. 1966 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Successioni e donazioni - Donazioni effettuate nel periodo in cui era stata abolita l'imposta - Rientrano nel coacervo delle donazioni ai fini del superamento della franchigia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della franchigia prevista per l'imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dall'art. 2, commi 47 e 48, del d.l. n. 262/2006. In particolare, si doveva stabilire se nel coacervo delle donazioni precedenti dovessero essere comprese anche quelle effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006, periodo nel quale l'imposta era stata abrogata. La tesi accolta è che, quando dopo il 29 novembre 2006 siano state effettuate ulteriori donazioni agli stessi soggetti, anche le liberalità compiute nel periodo di abrogazione concorrono alla verifica del superamento della franchigia.
La decisione
La sentenza ha ritenuto corretto includere nel coacervo tutte le donazioni effettuate ai medesimi beneficiari, comprese quelle realizzate nel periodo in cui l'imposta era temporaneamente abrogata. La ragione è che la reintroduzione dell'imposta ha richiamato il d.lgs. n. 346/1990 nel testo vigente al 24 ottobre 2001, rendendo applicabile la disciplina del coacervo ai fini della franchigia. Ne consegue che la posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta e la contestazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 2, commi 47 e 48, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
La norma ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni e ha previsto l'applicazione delle franchigie secondo la disciplina richiamata.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Il decreto legislativo deve essere applicato nel testo vigente al 24 ottobre 2001; pertanto, ai fini del calcolo della franchigia, rilevano anche le precedenti donazioni effettuate agli stessi beneficiari, pur se compiute durante il periodo di abrogazione dell'imposta.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale viene reintrodotta mediante il richiamo a una normativa previgente, occorre verificare quale versione temporale della normativa sia stata resa applicabile.
- Ai fini del superamento della franchigia nelle imposte sulle donazioni, il coacervo può comprendere anche liberalità effettuate in periodi nei quali l'imposta non era applicata, se la normativa reintrodotta richiama la disciplina previgente senza escluderle.
- L'assenza temporanea dell'imposta non elimina necessariamente la rilevanza storica delle donazioni già effettuate per il calcolo della franchigia su atti successivi.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare identità dei donatari, date delle liberalità, normativa vigente al momento della reintroduzione dell'imposta e specifico contenuto del rinvio legislativo.
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