Cassazione Civile, Ordinanza n. 00207/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda nasce da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura regionale contabile contro un ex consigliere regionale, ritenuto responsabile di avere impiegato contributi pubblici assegnati al gruppo consiliare per spese non inerenti alle finalità istituzionali. In primo grado il convenuto è stato condannato al risarcimento del danno; in appello la Corte dei conti ha confermato la condanna, ritenendo che le spese contestate fossero estranee all’attività del gruppo o comunque non adeguatamente giustificate. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, anzitutto il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che la verifica sulla congruità delle spese rendicontate avrebbe invaso le attribuzioni del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza, inoltre richiamando la disciplina regionale e la speciale autonomia dei gruppi consiliari; in secondo luogo ha denunciato un difetto relativo di giurisdizione per avere il giudice contabile deciso su presunte falsità di documenti di spesa, materia che egli riteneva riservata al giudice ordinario tramite incidente di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il difetto assoluto di giurisdizione, affermando che la Corte dei conti può accertare la responsabilità erariale derivante dalla gestione di fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari, perché l’approvazione dei rendiconti da parte degli organi interni del Consiglio regionale costituisce mera ratifica formale e non sottrae al sindacato contabile la verifica della non inerenza, della non effettività o della non veridicità delle spese. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la decisione impugnata non aveva affatto risolto un incidente di falso riservato al giudice ordinario, ma si era limitata a valutare la rilevanza probatoria e la pertinenza di ricevute disconosciute da terzi, con eventuali errori che attengono ai limiti interni della giurisdizione e non al suo difetto. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, in quanto il controricorrente era parte solo formale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 121, secondo comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il controllo contabile avrebbe inciso sulle attribuzioni del Consiglio regionale; la Corte esclude che tali norme impediscano il sindacato della Corte dei conti sulla gestione di fondi pubblici.
art. 122, quarto comma, Cost.
La guarentigia dell'insindacabilità non è estensibile alla gestione dei contributi pubblici dei gruppi consiliari; non impedisce la giurisdizione contabile sul maneggio di denaro pubblico.
art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994
Consente il giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa e, nel caso di specie, fonda il controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate al gruppo consiliare.
art. 14, codice di giustizia contabile
Riserva al giudice ordinario la risoluzione dell'incidente di falso e le questioni pregiudiziali ivi indicate.
art. 105, codice di giustizia contabile
Disciplina l'incidente di falso; chi deduce la falsità deve provare la proposizione della querela di falso o chiedere la fissazione di un termine per proporla.
art. 2702 c.c.
Le ricevute disconosciute erano prive dell'efficacia probatoria propria della scrittura privata non contestata, sicché il giudice contabile poteva valutarne l'insussistenza probatoria senza risolvere un incidente di falso.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela di falso; la Corte osserva che, nel caso concreto, non era stato deciso un incidente di falso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La gestione di contributi pubblici assegnati a gruppi consiliari regionali può essere sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità erariale, anche se i rendiconti siano approvati da organi interni del Consiglio regionale, perché tale approvazione ha valore di mera ratifica formale delle spese già effettuate.
- L'insindacabilità prevista per l'attività politica dei consiglieri regionali non si estende alla materiale gestione di risorse finanziarie pubbliche né preclude il controllo contabile sulla loro utilizzazione per finalità estranee o non inerenti.
- Il difetto assoluto di giurisdizione non ricorre quando il giudice contabile si limiti ad accertare la non inerenza, la non effettività o la non veridicità delle spese sostenute con fondi pubblici, svolgendo un giudizio di legittimità interna alla propria giurisdizione.
- La riserva al giudice ordinario della decisione sull'incidente di falso opera solo quando il giudice speciale intenda realmente statuire sulla falsità del documento; non ricorre se il giudice contabile si limita a valutarne la capacità probatoria o la pertinenza nel processo.
- Le censure che contestano l'apprezzamento del materiale probatorio o la qualificazione delle spese come non inerenti attengono, al più, a errores in procedendo o in iudicando e non integrano un vizio di giurisdizione deducibile in cassazione.
- rami
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