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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23223/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 628 e 648 c.p. sostenendo: (1) violazione di legge ex artt. 189 e 192 c.p.p. con riferimento alla "dichiarazione di responsabilità", cioè censurando l'identificazione dell'imputato fondata su tabulati delle celle telefoniche dell'utenza a lui attribuita e su un riconoscimento fotografico; i tabulati sarebbero non dimostrativi e il riconoscimento fotografico effettuato in modo irrituale e travisato; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quindi irragionevolezza nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente la valutazione probatoria (esame dei tempi e delle date dei collegamenti della utenza telefonica e attendibilità del riconoscimento fotografico, nonché considerazioni sulle caratteristiche della busta contenente il denaro) e che le censure della difesa si limitassero a chiedere una diversa valutazione dei fatti, il che è inammissibile in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che il diniego era legittimo perché la Corte di merito, nell'esercizio della discrezionalità ex artt. 132 e 133 c.p., ha motivato il rifiuto soprattutto in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e della pena già prossima al minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa al reato di rapina: indicata come uno dei titoli di reato per i quali il ricorrente è stato condannato; la Corte non ha ritenuto contestabile la qualificazione del fatto in questa fattispecie.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato di ricettazione: anch'essa indicata tra i capi di imputazione confermati; la decisione di merito è stata ritenuta corretta.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla "dichiarazione di responsabilità"; la Corte ha ritenuto infondate le censure correlate a questa norma, valorizzando la motivazione del giudice di merito sull'identificazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa congiuntamente all'art. 189 c.p.p.; la Corte di Cassazione ha escluso la violazione dedotta, ritenendo adeguata la valutazione probatoria svolta dalle giurisdizioni di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti di particolare tenuità e sulle attenuanti generiche: la Corte ha affermato che il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è questione di fatto e discrezionale; il diniego motivato sui precedenti è legittimo.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul giudizio di adeguamento della pena e sui criteri di individualizzazione: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esercitato correttamente il potere discrezionale nella quantificazione della pena e nella valutazione delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di multa (cassa delle ammende) quando il ricorso è ritenuto inammissibile e vi sono profili di colpa nella sua proposizione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • La cassazione non è sede per una revisione libera della valutazione delle prove: le censure che chiedono un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili se non indicano e dimostrano specifici atti o elementi decisivi incompatibili con la motivazione (soggetti ai criteri indicati dalla giurisprudenza: identificazione dell'atto, elemento fattuale incompatibile, prova della verità dell'elemento, spiegazione dell'effetto decisivo).
  • La combinazione di tabulati di celle telefoniche e riconoscimento fotografico può costituire base probatoria idonea se il giudice di merito ne descrive tempi, modalità e ragioni di attendibilità; l'assenza di perfezione tecnica non comporta automaticamente l'irrilevanza della prova.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto e discrezionale: il giudice può legittimamente negare le attenuanti anche sulla base di un elemento negativo prevalente (es. precedenti penali), purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • La determinazione della pena deve rispettare il principio di proporzionalità; una pena già prossima al minimo edittale, correttamente motivata, non impone automaticamente il riconoscimento di ulteriori attenuanti.
  • Per il ricorso in cassazione è rischioso limitarsi a contestazioni generiche della motivazione o a richieste di diversa valutazione delle prove: è necessario attenersi ai requisiti tecnici per la deduzione di travisamento della prova o di vizio di motivazione.
  • La proposizione di ricorsi infondati o formulati con colpa può comportare l'addebitamento di oneri economici aggiuntivi al ricorrente (spese processuali e somme per la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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