Ordinanza n. 244/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 4.12.2025, avente ad oggetto l’intesa per l’istituzione del parco nazionale di Portofino; - degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale recante l’intesa con lo Stato per l’istituzione del parco nazionale di Portofino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni ambientaliste hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta regionale relativa all’intesa per l’istituzione del parco nazionale di Portofino, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il giudice ha esaminato la sola domanda cautelare e ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’intesa tra Regione e Stato prevista per l’istituzione di un parco nazionale è un atto endoprocedimentale di segno positivo, che non determina l’arresto del procedimento e non è quindi autonomamente impugnabile. Il TAR ha inoltre considerato che la sospensione dell’intesa non avrebbe prodotto l’effetto pratico perseguito dalle ricorrenti, ossia il ripristino delle misure di salvaguardia relative alle aree comprese nella perimetrazione provvisoria del parco, già annullate dal medesimo TAR con sentenza n. 642 del 7 ottobre 2024.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La domanda è stata ritenuta inaccoglibile, in primo luogo perché diretta contro un atto endoprocedimentale positivo non autonomamente impugnabile; in secondo luogo perché la sospensione richiesta non avrebbe ripristinato le misure di salvaguardia già annullate con una precedente sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, l. 394/1991
L’intesa tra Regione e Stato per l’istituzione di un parco nazionale è considerata un atto endoprocedimentale di segno positivo, non autonomamente impugnabile.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha costituito la base processuale per il rigetto dell’istanza di sospensione.
Massime di principio
- L’intesa tra Stato e Regione prevista dall’art. 2, comma 7, della l. 394/1991 per l’istituzione di un parco nazionale costituisce un atto endoprocedimentale di segno positivo e, non determinando l’arresto del procedimento, non è autonomamente impugnabile.
- La sospensione cautelare di un atto può essere negata quando, anche ove concessa, non sarebbe idonea a produrre l’utilità pratica perseguita dal ricorrente, quale il ripristino di misure amministrative già annullate con una precedente pronuncia giurisdizionale.
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