Cassazione Civile, Ordinanza n. 08246/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di intimazione collegato a una cartella di pagamento emessa per un credito IRPEF relativo all’anno d’imposta 2004. In primo grado la contribuente aveva dedotto il difetto di notifica dell’intimazione e degli atti presupposti; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica eseguita nelle mani del portiere senza la successiva raccomandata informativa. In appello, l’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della notifica della cartella a mezzo posta. La contribuente, costituendosi in appello, aveva eccepito preliminarmente l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, perché effettuata via PEC il 31 agosto 2016, cioè prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio (15 aprile 2017). Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deduceva quindi l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, la conseguente inammissibilità del gravame e la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 3-bis L. 53/1994 e delle norme sul processo tributario telematico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha affermato che, nel processo tributario, la notifica a mezzo PEC eseguita prima dell’attivazione del processo tributario telematico nella regione di riferimento è inesistente. Ha escluso che tale inesistenza potesse essere sanata dalla costituzione della parte appellata, richiamando il principio per cui la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non opera rispetto a una notifica inesistente. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello, dichiarando l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione. Ha inoltre compensato le spese del grado di appello e condannato i resistenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene invocato per censurare la nullità della sentenza impugnata conseguente alla dedotta inesistenza della notifica dell’appello.
art. 3-bis L. 53/1994
È richiamato come norma sulla notifica a mezzo PEC, ritenuta non applicabile a una notificazione eseguita prima dell’attivazione del processo tributario telematico nella regione interessata.
artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, d.lgs. 545/1992
Sono richiamati nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di proposizione e notificazione dell’appello nel processo tributario.
art. 156 c.p.c.
La Corte esclude che la costituzione della parte possa sanare ex tunc un vizio di notificazione quando la notifica è inesistente e non soltanto nulla.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, una volta rilevata l’inammissibilità dell’appello originario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello a mezzo PEC è inesistente se effettuata prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento.
- L’inesistenza della notificazione non è sanabile per effetto della costituzione della parte destinataria dell’atto, non operando in tal caso la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- Quando l’appello è stato proposto con una notificazione inesistente, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio la sentenza impugnata per l’inammissibilità originaria del gravame.
- Nel processo tributario occorre verificare la disciplina speciale applicabile nel singolo ambito territoriale e nel momento in cui l’atto è stato notificato, poiché l’anticipazione della PEC rispetto all’attivazione del PTT impedisce la validità della notificazione.
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