Sentenza n. 1336/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dei provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e della retribuzione: 1) n. prot.-OMISSIS- del 16/02/2022; 2) n. prot. -OMISSIS- del 23/02/2022; 3) n. prot. -OMISSIS- del 23/02/2022; emessi dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Servizio Controllo del Territorio Reparto Prevenzione Crimine “-OMISSIS-”, emessi nei confronti degli odierni ricorrenti; nonché per la disapplicazione - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n. 44; - del d.l. del 24.03.2022, n. 24 nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme non percepite; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 5.10.2023: - del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza prot. n. -OMISSIS- notificato in data 28 Agosto 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e, con motivi aggiunti, decreto di rideterminazione del grado conseguente alla sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati in applicazione dell'obbligo vaccinale previsto per la categoria di appartenenza dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Hanno dedotto che l'obbligo sarebbe stato generalizzato senza distinguere le mansioni concretamente svolte, sostenendo che le loro attività non avrebbero arrecato pregiudizio alla salute pubblica e che l'amministrazione avrebbe dovuto assegnare mansioni alternative. Hanno inoltre invocato il successivo d.l. n. 24/2022, ritenendo possibile il rientro mediante tamponi in luogo della vaccinazione, e hanno censurato l'assenza di un assegno alimentare, la disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati e tra lavoratori abbienti e non abbienti, nonché il contrasto con il regolamento UE n. 536/2014 sui medicinali sperimentali. Sono state chieste anche la disapplicazione delle norme emergenziali e la restituzione delle somme non percepite, oltre alla sollevazione di questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell'Unione. Con motivi aggiunti, uno dei ricorrenti ha impugnato il decreto che, dopo la sospensione, aveva rideterminato il grado, contestando in particolare la decurtazione dell'anzianità di servizio e l'interpretazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 come fonte dell'obbligo vaccinale indistinto per tutte le mansioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. In via preliminare ha rilevato profili di inammissibilità, osservando che i provvedimenti erano stati adottati in applicazione di una circolare interna della Polizia di Stato non impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure direttamente rivolte contro il d.l. n. 44/2021, trattandosi di un atto legislativo non direttamente impugnabile davanti al giudice amministrativo, rilevando che l'amministrazione si era limitata ad applicare l'art. 4-ter e che non erano state dedotte difformità degli atti applicativi rispetto alla legge. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure: il vaccino non è stato considerato un trattamento sperimentale soggetto al regolamento UE n. 536/2014; le allegazioni sul contrasto con il diritto europeo sono state giudicate generiche; la sospensione temporanea senza retribuzione, senza effetti disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro è stata ritenuta compatibile con proporzionalità, parità di trattamento e tutela della salute pubblica, così come l'assenza dell'assegno alimentare. È stato invece accolto il ricorso per motivi aggiunti. Il TAR ha annullato il decreto di rideterminazione del grado nella parte in cui aveva fatto conseguire alla sospensione anche la decurtazione dell'anzianità di servizio. Secondo il Collegio, l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 limita espressamente gli effetti della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso, senza prevedere la perdita dell'anzianità; trattandosi inoltre di disciplina eccezionale emergenziale, essa non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa è prevista senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
La disposizione legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione quale effetto dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ma delimita tali conseguenze alla mancata percezione della retribuzione o di altri compensi, non consentendo la decurtazione dell'anzianità di servizio.
d.l. 44/2021
È la fonte legislativa dell'obbligo vaccinale applicato ai ricorrenti; non è direttamente impugnabile davanti al giudice amministrativo e le censure di illegittimità costituzionale o unionale non possono essere rivolte direttamente contro di essa come se fosse un provvedimento amministrativo.
art. 858 Codice dell'ordinamento militare
Prevede ipotesi specifiche di detrazione dell'anzianità; tali ipotesi non possono essere estese analogicamente alla sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
regolamento (UE) n. 536/2014
I soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica.
Non è applicabile alla vaccinazione oggetto della controversia, non equiparata dal giudice a un trattamento sperimentale.
art. 82 d.P.R. n. 3/1957
È richiamato quale esempio di previsione dell'assegno alimentare in ipotesi di sospensione cautelare o disciplinare, ma non costituisce base per riconoscere tale assegno durante la sospensione conseguente al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
Massime di principio
- L'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 legittima, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che non vi abbiano adempiuto, la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
- La sospensione prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 non comporta il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare o di altro trattamento economico non espressamente previsto dalla disciplina emergenziale.
- La disciplina dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 non consente di desumere, in via analogica o estensiva, ulteriori effetti sfavorevoli rispetto alla perdita della retribuzione e degli altri compensi; in particolare, non legittima la decurtazione dell'anzianità di servizio o di grado.
- Le norme legislative, in quanto non provvedimenti amministrativi, non sono direttamente impugnabili davanti al giudice amministrativo; le contestazioni sulla loro legittimità devono essere articolate nei modi propri del sindacato sulle leggi, mentre il giudice amministrativo può esaminare la legittimità degli atti amministrativi applicativi.
- Un obbligo vaccinale temporaneamente limitato alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, senza effetti disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, è stato ritenuto compatibile con i principi di proporzionalità e parità di trattamento quando finalizzato alla tutela della salute pubblica e individuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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