Cassazione Penale, Sentenza n. 6357/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, accogliendo il reclamo del detenuto Bellocco, aveva riconosciuto il diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta per il regime speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen. e aveva escluso che l'ulteriore ora giornaliera dedicata alla "socialità" dovesse essere scomputata dalle due ore all'aria aperta. Il Ministero deduceva violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), sostenendo che la circolare del 2 ottobre 2017 e l'interpretazione amministrativa avevano fissato un massimo di due ore complessive da fruire fuori dalla cella (comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità) e che, dopo le modifiche apportate all'art. 10 Ord. pen. dal d.lgs. n. 123/2018, il richiamo contenuto in art. 41-bis dovesse intendersi coordinato con il nuovo testo che non prevederebbe più un limite minimo inderogabile di permanenza all'aria aperta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sono illegittime le disposizioni amministrative (circolare DAP 2/10/2017 e regolamenti d'istituto) che limitino a una sola ora la permanenza all'aria aperta per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, riconoscendo invece che le due ore previste dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis devono essere distinte: l'aria aperta (finalità di tutela della salute) e la socialità (esigenze culturali e relazionali). La riduzione da due a una ora dell'aria aperta può avvenire solo mediante un provvedimento specifico e individualizzato della direzione dell'istituto, motivato da "motivi eccezionali" ai sensi dell'art. 10 Ord. pen.; non può essere stabilita da atti amministrativi a valenza generale. La questione sulla modifica dell'art. 10 con il d.lgs. n. 123/2018 è stata ritenuta infondata: il richiamo contenuto in art. 41-bis va interpretato come statico rispetto al testo di art. 10 anteriore alla riforma, mantenendo i limiti minimi di protezione. Il ricorso del Ministero è quindi respinto e non è stata disposta condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
Il richiamo all'art. 10 contenuto in tale disposizione deve essere inteso come referenza statica al testo anteriore alla riforma; la lett. f) garantisce due ore giornaliere fuori dalla cella e distingue la permanenza all'aria aperta dalla socialità
art. 10 Ord. pen.
Pur modificato dal d.lgs. n. 123/2018 (a favore di un maggior minimo per i detenuti comuni), la disposizione è stata interpretata dalla Corte come incorporata nel richiamo di art. 41-bis nel testo anteriore alla riforma, sicché resta l'esigenza che eventuali riduzioni dell'aria aperta siano motivate da "motivi eccezionali" e disposte con provvedimenti individuali
d.lgs. n. 123/2018
La modifica normativa ha aumentato il minimo di permanenza all'aria aperta per i detenuti comuni, ma non ha inciso direttamente sulla disciplina speciale dei detenuti 41-bis; la Corte rifiuta l'interpretazione che cancellerebbe il minimo inderogabile per il 41-bis
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
La circolare, che aveva fissato limiti pratici (es. una sola ora all'aperto e la seconda ora da svolgere in sale di socialità), è stata ritenuta illegittima nella parte in cui riduce la permanenza all'aria aperta a una sola ora per i detenuti 41-bis
d.P.R. n. 230/2000
Richiamato nel dibattito come fonte regolamentare che ancora prevede un limite minimo di permanenza all'aria aperta; la Corte utilizza anche riferimenti regolamentari per confermare la tutela minima
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la permanenza all'aria aperta e le ore dedicate alla socialità sono distinte e non cumulabili: le due ore previste dalla lett. f) devono comprendere due ore effettive all'aria aperta salvo motivazione individuale contraria
- Una riduzione della permanenza all'aria aperta sotto il minimo previsto non può essere stabilita da atti amministrativi a carattere generale (circolari o regolamenti d'istituto), ma richiede un provvedimento motivato e individuale della direzione dell'istituto basato su "motivi eccezionali" di sicurezza
- Se una norma rimanda ad un'altra norma poi modificata, il riferimento può essere interpretato come "statico" (incorporando il contenuto anteriore): non sempre la modifica della norma richiamata abroga automaticamente le tutele previste dalla norma rimandante
- Le amministrazioni penitenziarie non possono ridurre diritti fondamentali dei detenuti (es. tutela della salute tramite aria aperta) con atti interni non motivati; le limitazioni devono essere giustificate e individualizzate
- Nel contenzioso su misure restrittive in materia carceraria, la giurisprudenza tende a privilegiare letture che preservino le garanzie minime a tutela della salute e delle relazioni dei detenuti, salvo comprovate esigenze di sicurezza
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