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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06153/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un investitore aveva convenuto in giudizio la banca lamentando la violazione degli obblighi informativi e della disciplina Consob in relazione a due operazioni di acquisto di obbligazioni argentine effettuate nel 1999 e nel 2000. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento degli ordini di negoziazione e condannato la banca alla restituzione delle somme investite, con accessori. La banca aveva proposto appello sostenendo, tra l’altro, che la domanda fosse improponibile per mancata prova dell’attualità del possesso dei titoli da parte dell’investitore, che fosse errata la regolazione delle restituzioni e che andasse considerato il concorso del danneggiato e la compensazione. La Corte d’appello aveva accolto il primo motivo, ritenendo improponibile la domanda per mancata prova che i titoli fossero ancora nella disponibilità dell’investitore. Con il ricorso per cassazione l’investitore ha dedotto, in sintesi, che l’attualità del possesso dei titoli non è presupposto dell’interesse ad agire per la risoluzione del contratto di investimento, poiché la disciplina restitutoria opera anche per equivalente; ha inoltre sostenuto che la restituzione dei titoli o del loro equivalente e la compensazione dei reciproci crediti presuppongono una specifica valutazione del giudice e non possono essere poste a base di una declaratoria di improponibilità della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati in motivazione, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini il merito della controversia alla luce del principio secondo cui, una volta dichiarata la risoluzione del contratto di investimento, sorgono reciproci obblighi restitutori e il giudice deve verificare la disponibilità dei titoli, i presupposti della compensazione e l’eventuale danno residuo. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire non può essere escluso soltanto per la mancata prova dell’attuale possesso dei titoli, perché la tutela restitutoria può operare anche per equivalente.

  • art. 99 c.p.c.

    la domanda restitutoria e le difese della controparte vanno valutate nei limiti del petitum e delle richieste effettivamente formulate.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo relativo all’omessa pronuncia è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 116 c.p.c.

    il motivo che denunciava erronea valutazione delle prove è stato assorbito.

  • art. 1243 c.c.

    i reciproci crediti restitutori possono compensarsi legalmente ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel contraddittorio come base della domanda di nullità, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1453 c.c.

    la risoluzione del contratto è il presupposto delle conseguenze restitutorie richiamate dal ricorrente.

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione determina effetti restitutori tra le parti, richiamati a sostegno della domanda.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in combinazione con la ripetizione dell’indebito quale disciplina generale delle restituzioni.

  • art. 2038 c.c.

    se il bene non è più restituibile in natura, l’obbligo restitutorio può essere adempiuto per equivalente monetario.

Massime di principio

  • Quando viene dichiarata la risoluzione di un contratto di investimento in valori mobiliari, nascono reciproci obblighi restitutori: l’intermediario deve restituire il capitale investito e l’investitore deve restituire titoli e utilità percepite, secondo le regole della ripetizione dell’indebito.
  • L’attuale disponibilità materiale dei titoli non è un presupposto dell’interesse ad agire per ottenere la risoluzione del contratto di investimento, perché l’eventuale impossibilità di restituzione in natura rileva solo nella fase di regolazione degli effetti restitutori e può essere compensata dal pagamento per equivalente.
  • Il giudice, una volta accertata la risoluzione, deve verificare separatamente: se i titoli siano ancora nella disponibilità dell’investitore; quali somme e utilità debbano essere restituite; se ricorrano i presupposti della compensazione legale tra crediti reciproci; e se residui un danno risarcibile dopo le restituzioni.
  • Non è corretto dichiarare improponibile la domanda solo perché non sia stata provata la permanenza in capo all’attore dei titoli acquistati, se la controversia riguarda la risoluzione del rapporto e le conseguenti restituzioni, anche per equivalente.
  • Le domande restitutorie e quelle risarcitorie vanno scisse: il danno eventualmente residuo può essere liquidato solo dopo avere regolato gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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