Sentenza del 02/10/2020 n. 21109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente sottoscriveva certificati di deposito con fondi propri sul mercato londinese e li cedeva lo stesso giorno alla propria controllante extra-UE, gestendo le operazioni tramite conto corrente in valuta e ricevendo una commissione molto bassa. L'Agenzia ha ritenuto che tali cessioni fossero in realtà operazioni effettuate su mandato della controllante volte a far rientrare le operazioni nel volume d'affari della mandataria per aumentare artificiosamente il pro rata di detrazione IVA (abusando della non imponibilità prevista dal DPR 633/1972, art.9, comma 1, n.12), consentendo così alla contribuente di detrarre praticamente tutta l'IVA sugli acquisti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente e confermato l'operato dell'Agenzia. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili (come i certificati di deposito), se svolti senza l'intento di trarre redditi stabili e con remunerazioni trascurabili, costituiscono attività fuori dal campo IVA. Pertanto le operazioni contestate vanno escluse dal calcolo del pro rata di detrazione IVA, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento. Il ricorso è stato rigettato e la contribuente condannata alle spese.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 9, comma 1, n. 12
Riferimento alla non imponibilità dei 'servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali' (in relazione alle operazioni indicate nell'art.10 nn.1-4). La Corte osserva però che, anche se talune operazioni sui titoli possono essere non imponibili o esenti, il mero acquisto e la vendita di titoli possono rimanere fuori dal campo IVA se non comportano un'attività economica con redditi stabili.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 1
"...operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti..."
Predisposta come esenzione per operazioni bancarie; la Corte rileva che comunque il mero acquisto/vendita di titoli potrebbe non configurare attività economica ai fini IVA, per cui l'esenzione non impone automaticamente il coinvolgimento nel pro rata.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 4
"...operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli..."
Esenzione prevista per operazioni su titoli; la Corte sottolinea che l'esenzione riguarda attività che producono redditi stabili e non il mero acquisto/vendita occasionale o senza finalità commerciali.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 2, comma 3, lettera a)
Esclusione dal novero delle cessioni di beni delle operazioni aventi ad oggetto denaro; utilizzata dalla contribuente per qualificare la sottoscrizione dei certificati come fuori campo IVA.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 2, n. 3
"non sono considerati prestiti -e, quindi, prestazioni di servizi- i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,... anche se regolati in conto corrente"
Sostiene che alcuni rapporti bancari non sono prestazioni di servizi ai fini IVA; la Corte, comunque, distingue tra la sottoscrizione (fuori campo) e la vendita dei titoli, valutando l'insieme in base alla realtà economica.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 3
Disciplina del mandato senza rappresentanza riferita a prestazioni di servizi del mandatario; la Corte osserva che tale disciplina non può essere applicata per trasformare operazioni fuori campo IVA in operazioni imponibili solo sulla base formale.
Codice Civile, articolo 1834
Richiamato per spiegare che la sottoscrizione di certificati di deposito implica il trasferimento del denaro alla banca (la banca acquista la proprietà del denaro depositato), utile per qualificare la natura della sottoscrizione rispetto all'IVA.
Massime di principio
- Il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili possono essere attività fuori dal campo IVA quando non finalizzate a trarre redditi caratterizzati da stabilità e continuità: non basta la forma o la qualificazione contrattuale se la realtà economica mostra l'assenza di interesse economico del venditore.
- La presenza di remunerazioni estremamente basse o di proventi trascurabili è un elemento probatorio rilevante per escludere la natura commerciale dell'operazione e per riconoscere che l'interesse economico può essere di fatto di un'altra società (es. la controllante), con conseguente qualificazione come operazioni fuori dal campo IVA.
- Operazioni qualificate come fuori dal campo IVA vanno escluse dal calcolo del pro rata di detrazione dell'IVA, riducendo la percentuale di detraibilità e legittimando i recuperi d'imposta se dall'esclusione deriva una minore detrazione.
- La qualificazione giuridica formale (es. 'mandato' o separazione in due operazioni distinte) può essere disattesa se la ricostruzione economica complessiva mostra che si tratta di una struttura finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale; la sostanza economica prevale sulla forma.
- La giurisprudenza comunitaria deve essere considerata guida primaria: le norme nazionali sulle esenzioni/ non imponibilità vanno interpretate in luce delle sentenze della Corte di giustizia che distinguono tra mera compravendita di titoli e attività di intermediazione o gestione che producono redditi stabili.
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