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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22010/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla proprietà di porzioni di un fabbricato in Sant'Elpidio a Mare (Via Garibaldi 145), catastalmente identificate subalterni nn. 4, 9, 10 e porzione del 7. Gli eredi di Giovanni Berdini (Adriana Meo e Lorenzo Berdini) contestavano l'interpretazione dell'atto di divisione notarile del 16/03/2000, sostenendo che le unità 10 e parte del 7 fossero state assegnate loro; il convenuto (Giuseppe Berdini) aveva invece affermato che alcune particelle non erano state trasferite. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto che l'atto assegnasse agli eredi solo i subalterni espressamente indicati (1 e 2), valorizzando il dato letterale dell'atto ai sensi dell'art. 1362 c.c. I ricorrenti in Cassazione hanno dedotto: (i) nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo (art. 360 n.4 c.p.c.), perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto la mancata contestazione sui subalterni 10 e 7 ma tuttavia rigettato la domanda anche su questi; (ii) vizio di interpretazione per non aver considerato la volontà comune delle parti anche sulla base dei comportamenti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (art. 360 n.4 c.p.c.) rilevando una incongruenza insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello: la Corte d'appello aveva infatti riconosciuto che Giuseppe Berdini non contestava l'appartenenza dei subalterni 10 e 7 agli odierni ricorrenti, ma ha comunque rigettato la loro domanda su quegli stessi subalterni. La Corte ha rigettato il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, gli elementi essenziali devono risultare dal testo scritto e non possono essere suppliti dal comportamento posteriore delle parti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente sulla domanda di accertamento della proprietà dei subalterni 10 e 7 (in parte). La Cassazione ha altresì regolato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La Corte d'appello ha valorizzato il dato letterale dell'atto pubblico: per gli atti che richiedono forma scritta ad substantiam il significato letterale delle parole ha rilevanza primaria nell'interpretazione

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Motivo di nullità per mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo: la Corte di Cassazione può annullare la decisione quando vi sia una discordanza insanabile tra le ragioni esposte e la statuizione

  • Principio giurisprudenziale sulla forma scritta ad substantiam (Cass. 5112/2018; Cass. 14444/2006)

    Nei contratti soggetti a forma scritta gli elementi essenziali (es. oggetto) devono risultare dal testo; non è ammissibile integrare o modificare il contenuto essenziale del consenso con comportamenti successivi non incorporati nel documento

  • Giurisprudenza su correzione degli errori materiali (Cass. 5939/2018)

    Quando il contrasto tra motivazione e dispositivo è insanabile non è possibile rimediare con la procedura di correzione di errori materiali; ciò giustifica la cassazione

  • Passaggio motivazionale della Corte d'appello

    «Berdini Giuseppe ha, infatti, sostenuto che non sia mai stata trasferita agli odierni attori la proprietà dei beni immobili di cui al foglio 26 part. 40 sub. 4 e sub. 9, non contestando la pretesa relativa agli immobili di cui al foglio 26 part. 40 sub. 10 e porzione sub. 7 … la mancata contestazione in relazione alle porzioni di immobile di cui sub. 7 e sub.10, quindi, concerne parti di immobili che erano già stati trasferiti agli appellanti»

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale passaggio riconoscesse esplicitamente la mancata contestazione di Giuseppe Berdini sui subalterni 10 e 7, rendendo incoerente il rigetto della domanda anche su quegli specifici beni

Massime di principio

  • Nei negozi soggetti a forma scritta ad substantiam gli elementi essenziali del contratto (in particolare l'oggetto) devono risultare dal testo: prevale il significato letterale delle parole contenute nell'atto.
  • Il comportamento successivo delle parti non può integrare o modificare il contenuto essenziale di un atto formale se la nuova volontà non è stata incorporata nello scritto.
  • Se la motivazione della sentenza contraddice il dispositivo in modo insanabile, si configura un vizio ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. e la sentenza può essere cassata; tale vizio non è sempre correggibile come errore materiale.
  • Quando una parte non contesta in giudizio la titolarità di alcune porzioni immobiliari, il giudice deve tenere conto di tale mancanza di contestazione e non può negare la domanda senza motivazione coerente; l'omessa contestazione costituisce elemento favorevole al ricorrente salvo prova contraria.
  • A fronte di una cassazione per vizio motivazionale il giudice di rinvio deve esprimersi specificamente sulle questioni indicate dalla Cassazione (qui: proprietà dei subalterni 10 e 7) e regolare le spese in relazione alla nuova decisione.

Testo integrale

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