Cassazione Penale, Sentenza n. 26376/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva assolto uno degli imputati dal delitto contestato, qualificato come estorsione in concorso, mentre nei confronti dell'altro aveva rideterminato la pena. L'imputato condannato ha proposto ricorso sostenendo: 1) che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado senza un autonomo vaglio delle censure difensive, omettendo di considerare incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese, carenze nei riscontri video e audio e altre discrasie probatorie, con motivazione apparente e travisamento del fatto; 2) che la condotta dovesse essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché egli avrebbe agito per il recupero di un credito ritenuto esistente e giudizialmente tutelabile, senza condotte elusive; 3) che fosse stato illegittimamente negato il beneficio/sconto di pena collegato ai criteri indicati dalla Corte costituzionale per la particolare tenuità del fatto, in presenza di condotta occasionale, limitata offensività ed esiguità del profitto. Il Procuratore generale ha invece impugnato l'assoluzione dell'altro imputato, deducendo travisamento della prova e vizi di motivazione: secondo il ricorrente pubblico, la Corte di appello avrebbe escluso illogicamente il dolo del mandante, nonostante avesse accertato la materialità della pressione estorsiva, trascurando il ruolo di mandante, le reiterate richieste di pagamento, il ricorso a modalità extragiudiziali, la consapevolezza dei precedenti degli incaricati e il contenuto intimidatorio del messaggio inviato al debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, quanto al ricorso dell'imputato condannato, che le doglianze sulla valutazione della prova e sull'attendibilità delle persone offese mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la qualificazione in termini di estorsione era corretta perché la pretesa creditoria, pur astrattamente legittima, era stata attuata con minacce rivolte a soggetti estranei al rapporto obbligatorio, così integrando il profitto ingiusto tipico dell'estorsione, e che il diniego del riconoscimento del trattamento più favorevole per particolare tenuità del fatto era sorretto da motivazione congrua. Quanto al ricorso del Procuratore generale, la Corte ha rilevato che la censura sollecitava anch'essa una nuova lettura delle prove, non consentita, mentre la motivazione assolutoria dell'appello aveva escluso, con argomentazione coerente, la consapevolezza del mandante circa l'uso di modalità intimidatorie e il coinvolgimento di terzi estranei al debitore originario. Conseguentemente, sono state poste a carico dell'imputato ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende; il ricorso del Procuratore generale non ha comportato condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La violazione di legge processuale e sostanziale è stata dedotta nei limiti dell'ammissibilità del ricorso, ma non può essere utilizzata per surrettiziamente ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile come nullità ai sensi della lett. c), non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo se manifesto, decisivo e desumibile dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati; non consente una nuova valutazione delle prove.
art. 192 c.p.p.
Le regole di valutazione della prova non possono essere trasformate in un motivo di ricorso per ottenere un diverso apprezzamento degli elementi probatori; la persona offesa può essere fonte di prova purché la sua credibilità sia vagliata con particolare rigore.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione della sentenza deve essere congrua e non apparente; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Il ragionevole dubbio non risulta superato quando il ricorso chiede solo una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare manifeste illogicità.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
La sentenza deve esporre la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 393 c.p.
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è configurabile quando la pretesa creditoria viene fatta valere mediante minacce verso soggetti estranei al rapporto obbligatorio, così da integrare estorsione.
art. 629, secondo comma, c.p.
È stato ritenuto integrato il delitto di estorsione, in concorso, per le modalità minacciose rivolte a terzi estranei al rapporto di debito al fine di ottenere il pagamento.
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
Richiamato nel capo di imputazione/qualificazione della vicenda come aggravante o riferimento normativo della contestazione originaria, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo di legittimità.
art. 110 c.p.
La responsabilità è stata contestata a titolo di concorso di persone nel reato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo e della motivazione, ma non determinante ai fini della decisione.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 592 c.p.p.
La parte pubblica non è gravata dalla condanna alle spese del procedimento.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Corte cost. n. 120 del 2023
Richiamata dal ricorrente per chiedere la riduzione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto non integrati, nel caso concreto, i presupposti valorizzati dalla Consulta per la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla attendibilità delle fonti di prova o sulla ricostruzione dei fatti in vizi di violazione di legge: la Corte può intervenire solo su mancanze, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione, non per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile come autonoma violazione di legge per contestare l'esito della valutazione probatoria; il suo rilievo in cassazione passa soltanto attraverso un vizio motivazionale manifesto e decisivo.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, sorreggere da sole un'affermazione di responsabilità, con un controllo più rigoroso rispetto a quello richiesto per il testimone comune.
- Quando la pretesa creditoria è fatta valere con minacce o violenza verso soggetti terzi estranei al rapporto obbligatorio, la condotta non resta nell'alveo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma può integrare estorsione, perché il mezzo usato e il profitto perseguito assumono connotazione ingiusta.
- Ai fini dell'estorsione, non rileva che il credito sottostante sia in astratto esistente o giudizialmente azionabile, se l'agente realizza la pretesa mediante modalità intimidatorie rivolte a persone non parte del rapporto debitorio.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi quali la non occasionalità della condotta, l'intensità della minaccia, l'offesa arrecata e l'allarme sociale, senza che in cassazione possa pretendersi una diversa ponderazione di tali dati.
- Il ricorso del pubblico ministero avverso un'assoluzione è inammissibile quando si limita a prospettare una lettura alternativa delle prove e non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione assolutoria.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità è imputabile a colpa.
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