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Ordinanza

Ordinanza n. 1078/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI del provvedimento del 23 dicembre 2025, Prot. 11641/25 - GT- fs (doc.1), comunicato a mezzo pec in pari data, con cui l'Amministratore Unico della Zètema Progetto Cultura s.r.l. ha disposto l'annullamento in sede di autotutela del provvedimento di aggiudicazione adottato in data 20 maggio 2025 prot. 4045/2025 a favore della Impresa Piemonte srl della procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, manutenzione delle aree verdi, ove previsto e della fornitura di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al sistema dei musei di Roma Capitale e presso altri siti e spazi culturali gestiti da Zètema (CIG B302A934A7)"; di tutti i verbali di gara, delle sedute di valutazione del procedimento di decadenza dell'aggiudicazione avviato con nota del 28 luglio 2025 prot. 6416/2025 - DC - Fs (doc.2); della nota del RUP, dagli estremi non conosciuti, con la quale questi ha proposto al CdA di Zètema di procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art.21 nonies Ln.241/1990 dell'aggiudicazione disposta in favore di Impresa Piemonte; del verbale della seduta del 22.12.2025 del CdA di Zètema, che ha approvato la proposta del RUP e per l'effetto ha: i) disposto per le ragioni sopra esposte, "l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione Prot. n. 0004045/25 del 20.05.2025 disposto in favore di Impresa Piemonte S.r.L, che andrà pertanto esclusa dalla gara per aver sottostimato il costo della manodopera e presentato un'offerta anomala e inaffidabile"; ii) disposto di "riattivare la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, procedendo allo scorrimento della graduatoria e/o all'adozione di ogni ulteriore determinazione dovuta in applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ivi compresa la nuova aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto"; iii) conferito "mandato al Direttore Generale a dare seguito alla deliberazione del Consiglio". dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara in causa alla BSF srl ove adottato, di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente a quelli sopra impugnati. NONCHÉ per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato il contratto di appalto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita

Giustizia amministrativa202601309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta a favore dell'impresa ricorrente, con esclusione dalla gara per sottostima del costo della manodopera e presentazione di un'offerta ritenuta anomala e inaffidabile, nonché riattivazione della procedura e possibile scorrimento della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la stazione appaltante ha annullato in autotutela l'aggiudicazione precedentemente disposta a suo favore ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi l'avvio del procedimento di decadenza dell'aggiudicazione, i verbali di gara e di valutazione, la proposta del RUP e la deliberazione dell'organo societario che ha disposto l'esclusione per sottostima del costo della manodopera e offerta anomala e inaffidabile. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia, l'aggiudicazione in proprio favore e il subentro. Il testo dell'ordinanza non espone nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l'autotutela e contro la valutazione dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non integrato il presupposto del periculum in mora, poiché non risultavano apprezzabili profili di danno grave e irreparabile. I pregiudizi prospettati sono stati qualificati come pregiudizi astrattamente risarcibili, ove ne ricorrano i presupposti, e quindi non idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. L'ordinanza non decide la legittimità dell'annullamento in autotutela, dell'esclusione o della valutazione di anomalia dell'offerta. La trattazione del merito è stata fissata per il 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; nel caso concreto è stata respinta per l'assenza di un danno grave e irreparabile.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È indicato quale base normativa dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, ma l'ordinanza cautelare non ne valuta la concreta applicazione.

  • art. 121 c.p.a.

    È richiamato nella domanda della ricorrente ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto, senza decisione cautelare sul punto.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato nella domanda della ricorrente ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto e del subentro, senza decisione cautelare sul punto.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera prospettazione di pregiudizi economici o comunque astrattamente risarcibili non integra, di per sé, il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta una decisione anticipata sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato e lascia impregiudicata la trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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