Corte di giustizia, Sentenza C-562/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026. — Causa promossa da S. H. d.o.o. e M. A. d.o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Okrožno sodišče v Kopru. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione – Diritti degli interessati – Terzo in buona fede – Creditore ipotecario – Bene immobile provento del reato – Procedura di riconoscimento e di esecuzione di una decisione di confisca – Ipoteca giudiziale iscritta prima dell’adozione di tale decisione. — Causa C-562/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la nozione di «terzo in buona fede» nella decisione quadro 2006/783 sulla confisca transfrontaliera. Stabilisce che anche il creditore ipotecario può rientrarvi, se il suo diritto reale è stato iscritto prima dell’avvio del riconoscimento/esecuzione nello Stato membro richiesto e se non vi siano indizi di conoscenza o partecipazione a un’operazione fraudolenta volta a sottrarre i beni alla confisca. La valutazione concreta della buona fede resta al giudice nazionale.
Riconoscimento ed esecuzione in Slovenia di una decisione di confisca italiana: tutela del creditore ipotecario quale terzo in buona fede ai sensi della decisione quadro 2006/783/GAI.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il creditore ipotecario che abbia iscritto un’ipoteca giudiziale sul bene immobile prima dell’avvio del procedimento di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro di esecuzione debba essere considerato terzo in buona fede, tale da consentire il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione della confisca.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI, interpretato alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, consente all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di confisca adottata in un altro Stato membro quando l’esecuzione pregiudichi i diritti di un creditore ipotecario che, avendo iscritto un’ipoteca giudiziale sul bene immobile prima dell’avvio del procedimento di riconoscimento ed esecuzione, possa qualificarsi come terzo in buona fede; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze, se la buona fede sussista effettivamente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2006/783/GAI
- Articolo 1 decisione quadro 2006/783/GAI
- Articolo 2 decisione quadro 2006/783/GAI
- Articolo 7 decisione quadro 2006/783/GAI
- Articolo 8, paragrafi 2 e 4, decisione quadro 2006/783/GAI
- Articolo 9 decisione quadro 2006/783/GAI
- Decisione quadro 2005/212/GAI
- Direttiva 2014/42/UE
- Articolo 6 direttiva 2014/42/UE
- Articolo 210, paragrafo 1, punto 8, legge slovena sulla cooperazione giudiziaria in materia penale
Riconoscimento ed esecuzione di una decisione di confisca e tutela del creditore ipotecario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale regionale di Capodistria in un procedimento di riconoscimento ed esecuzione, in Slovenia, di una decisione di confisca emessa in Italia nei confronti di S.H. d.o.o. La questione ruota attorno alla posizione di un creditore ipotecario che aveva iscritto ipoteche giudiziali sul bene immobile prima dell’avvio della procedura di riconoscimento della confisca nello Stato membro di esecuzione.
Fatti e procedimento principale
La S.H. d.o.o. era stata condannata in Italia per partecipazione a organizzazione criminale, truffa aggravata e riciclaggio di denaro. Secondo la decisione di confisca, diversi beni immobili, tra cui un immobile situato a Plavia (Slovenia), costituivano provento dei reati e dovevano essere confiscati con attribuzione della proprietà alla Repubblica di Slovenia.
Nel frattempo, M.A. d.o.o. aveva iscritto, nell’ambito di una procedura esecutiva slovena, due ipoteche giudiziali su quell’immobile per garantire propri crediti. Successivamente, le autorità slovene hanno riconosciuto ed eseguito la decisione di confisca italiana. M.A. d.o.o. ha contestato tale esito sostenendo di essere terzo in buona fede e che i suoi diritti reali dovevano essere preservati.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, in combinato con l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che anche i titolari di ipoteche giudiziali iscritte prima del riconoscimento della decisione di un altro Stato membro, o prima del congelamento dei beni, siano considerati terzi i cui diritti devono essere presi in considerazione nel procedimento di esecuzione della confisca.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2006/783/GAI, soprattutto gli articoli 1, 2, 7, 8, 9 e 10;
- la decisione quadro 2005/212/GAI sulle regole minime comuni in materia di confisca;
- la direttiva 2014/42/UE, in particolare l’articolo 6 sulla confisca nei confronti di terzi;
- l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, a tutela del diritto di proprietà.
Ragionamento della Corte
La Corte legge la nozione di «terzo in buona fede» alla luce della lettera, del contesto e degli obiettivi della decisione quadro 2006/783.
Sul piano letterale, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, fanno riferimento ai diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, che devono poter disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione della confisca.
Sul piano sistematico, la Corte collega tale disciplina alle regole minime in materia di confisca e alla direttiva 2014/42/UE, dalla quale risulta che la confisca nei confronti di terzi è possibile quando il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione del bene serviva a evitare la confisca, mentre restano salvi i diritti dei terzi in buona fede. La Corte osserva inoltre che diritti reali come l’ipoteca possono essere utilizzati per sottrarre beni alla confisca.
Sul piano teleologico, la Corte ribadisce che la decisione quadro mira a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, ma tale principio deve essere conciliato con il rispetto del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta. La tutela del terzo in buona fede serve proprio a realizzare questo equilibrio.
Decisione e portata pratica
La Corte afferma che un creditore ipotecario può essere considerato parte interessata e terzo in buona fede quando ha iscritto l’ipoteca giudiziale prima dell’avvio della procedura di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro richiesto, purché non sapesse né avrebbe potuto sapere che l’operazione era finalizzata a evitare la confisca.
La Corte precisa però che spetta al giudice nazionale verificare in concreto la buona fede del creditore, valutando tutte le circostanze, compreso il momento di iscrizione dell’ipoteca e l’eventuale presenza di elementi fraudolenti. Nel caso specifico, il giudice nazionale può anche consultare le autorità dello Stato di emissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione non esclude che il creditore ipotecario sia qualificato come terzo in buona fede ai fini del rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione di confisca: ciò può avvenire quando l’ipoteca giudiziale sia stata iscritta prima dell’avvio del procedimento di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro di esecuzione e il creditore non abbia partecipato, né potuto conoscere, un disegno volto ad aggirare la confisca.
Esito del rinvio
La Corte risponde quindi che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della confisca se i diritti del creditore ipotecario, terzo in buona fede, rendono impossibile l’esecuzione; resta però al giudice del rinvio accertare in concreto la sussistenza della buona fede.
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