Cassazione Penale, Sentenza n. 3550/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di revoca (4/1/2021) dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa con decreto del 4/7/2019. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n.115/2002 per aver considerato i redditi di Sara Cau, che non conviveva con l'istante nell'anno rilevante (2018), come documentalmente comprovato; 2) carenza/insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (motivazione generica e apparente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame, rilevando che il provvedimento di revoca era privo di una motivazione chiara e comprensibile: non risultava se fosse stato considerato il reddito di Sara Cau, non era indicata l'annualità presa in considerazione, né se la carenza delle condizioni reddituali fosse originaria o sopravvenuta e da quale momento decorresse la revoca. Il giudice ha inoltre osservato l'uso di un modulo prestampato con una crocetta alla lettera d) senza alcuna specificazione e ha richiamato la necessità di indicare elementi integrativi oltre alla dichiarazione dei redditi quando utili alla valutazione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Determina quale sia il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio (ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione); il giudice deve tenerne conto ma può integrare la valutazione con altri elementi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 92
Richiamato quale parte del complesso normativo che fissa le condizioni reddituali per il patrocinio; integrativo rispetto all'art. 76.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96
Consente al giudice di considerare, oltre alla dichiarazione dei redditi, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività svolte per valutare l'idoneità a sostenere le spese di giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112
art. 112, comma 1, lett. d)
Indica le ipotesi di revoca del beneficio (es. carenza delle condizioni reddituali), e in relazione alla quale è stato adottato il decreto impugnato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113
Consente il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca (senza effetto sospensivo) ma limita l'impugnazione alla violazione di legge; è impugnazione alternativa all'opposizione ex art. 99.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 39
Richiamato per ragioni sistematiche in ordine al coordinamento con l'art. 113 e alla limitazione delle modalità di impugnazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 97
Riguarda le modalità di notificazione e la decorrenza dei termini per proporre ricorso; utile per calcolare il termine dei 20 giorni di cui all'art. 113.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Prevede l'opposizione al provvedimento di revoca quale rimedio alternativo al ricorso per cassazione; il ricorrente può scegliere l'una o l'altra via.
Codice di procedura penale
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la motivazione non può essere meramente apparente o generica, pena l'annullamento.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere motivata in modo chiaro e specifico: indicare l'annualità dei redditi considerati, la composizione del nucleo familiare presa in esame e se la carenza delle condizioni è originaria o sopravvenuta, con indicazione del momento da cui decorre la revoca.
- Se il provvedimento utilizza redditi di terzi (es. conviventi), il decisore deve esplicitare la base fattuale (convivenza nell'anno rilevante, documentazione) perché l'incorporazione di redditi altrui incide sul calcolo del requisito economico.
- Quando la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente non è ancora dovuta, ai fini del controllo va preso l'ultimo anno per il quale l'obbligo di presentazione è già scaduto; tuttavia il giudice può integrare la prova con altri elementi (tenore di vita, attività economiche, decrementi sopravvenuti).
- Il ricorrente può optare per l'opposizione ex art. 99 o per il ricorso diretto per cassazione ex art. 113; quest'ultimo è però limitato ai profili di violazione di legge.
- L'uso di moduli prestampati senza ulteriori specificazioni può rendere la motivazione apparente e determinare l'annullamento del provvedimento.
- Se la motivazione è generica o apparente, la Corte di legittimità tende ad annullare con rinvio per permettere un nuovo esame motivato e più dettagliato.
- Il giudice deve considerare non solo la dichiarazione dei redditi ma anche elementi concreti che possano dimostrare un tenore di vita incompatibile con la richiesta del beneficio o, al contrario, un decremento reddituale sopravvenuto.
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