Cassazione Civile, Ordinanza n. 00550/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una successione mortis causa apertasi dopo il decesso di una madre che aveva disposto con testamento olografo a favore di un figlio, escludendo la figlia, la quale ha agito in riduzione assumendo la lesione della propria quota di legittima. Nel giudizio di merito si discuteva anche della ricostruzione dell'asse ereditario e della riunione fittizia, con particolare riferimento a: una quota del 50% di una società monegasca proprietaria di un immobile a Montecarlo, trasferita in vita dalla madre al figlio; una somma prelevata da conti correnti della de cuius; una somma di 5.000 euro ricevuta dal figlio; un'asserita donazione indiretta di 20.000.000 di lire in favore della figlia per l'acquisto di un immobile a Torino; un'asserita donazione di gioielli alla figlia; l'occupazione di alcuni immobili ereditari da parte del figlio. Il Tribunale aveva ricostruito parzialmente l'asse e ridotto il testamento in favore della figlia; la Corte d'appello aveva respinto gli appelli di entrambe le parti. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) omessa ammissione di giuramento decisorio, interrogatorio formale, prova testimoniale e documenti, con vizio motivazionale; 2) violazione di legge e degli artt. 1325, 1706, 1414, 2727, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere escluso l'esistenza di un negozio fiduciario relativo alla quota societaria monegasca, che secondo il ricorrente sarebbe stata solo formalmente intestata alla madre; 3) omessa/motivazione insufficiente sul mancato riconoscimento della donazione indiretta di 20.000.000 di lire a favore della sorella; 4) censure alla CTU condivisa dai giudici di merito; 5) omessa considerazione della doglianza d'appello sul valore da attribuire alla pretesa donazione della quota societaria; 6) omessa motivazione sul tema dei gioielli asseritamente donati alla sorella e valutati in 193.000 euro. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, richiamando in particolare la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., la mancata indicazione di fatti storici decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'inammissibilità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità e, per alcune doglianze, la genericità delle richieste istruttorie o la plausibilità della motivazione resa dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate tutte le censure: quelle istruttorie perché generiche o comunque adeguatamente motivate nel merito; quelle ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non individuavano fatti storici decisivi e perché ostacolate dalla doppia conforme; quella sul negozio fiduciario perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione fattuale, preclusa al giudice di legittimità; quelle sulla donazione indiretta, sulla CTU e sui gioielli perché sostanzialmente dirette a una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 537, comma 2, c.c.
diritto ad una quota di 1/3
richiamato solo come parametro della quota di legittima asseritamente lesa dalla testatrice, senza ulteriore elaborazione
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state reputate inammissibili perché in realtà volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
evocato dalla Corte per chiarire che un dedotto difetto di motivazione avrebbe dovuto essere censurato come nullità della sentenza, non come omesso esame di fatti decisivi
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
non è invocabile per contestare valutazioni probatorie o mere argomentazioni difensive; richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso
art. 112 c.p.c.
richiamato solo in relazione alla possibile omissione di pronuncia su un motivo di appello
art. 115 c.p.c.
invocato nel motivo sul negozio fiduciario e sulla valutazione della prova
art. 116 c.p.c.
invocato nel motivo sul negozio fiduciario e sulla valutazione della prova
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare un preteso difetto di motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
menzionato con riferimento alla memoria contenente i capitoli di prova non ammessi
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
ha impedito il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1325 c.c.
richiamato nel motivo sul negozio fiduciario come norma asseritamente violata
art. 1706 c.c.
richiamato nel motivo sul negozio fiduciario come norma asseritamente violata
art. 1414 c.c.
richiamato nel motivo sul negozio fiduciario come norma asseritamente violata
art. 2727 c.c.
richiamato nel motivo sul negozio fiduciario come norma asseritamente violata
art. 2729 c.c.
richiamato nel motivo sul negozio fiduciario come norma asseritamente violata
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato dal giudice di merito; non è invece utilizzabile per sollecitare una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito.
- La presenza di una "doppia conforme" preclude, nei limiti di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale o probatoria a quella, plausibile, accolta dai giudici di merito.
- Le doglianze contro il rigetto di istanze istruttorie devono indicare con precisione il contenuto e la decisività del mezzo di prova; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata, specie se la sentenza impugnata ha fornito anche autonome ragioni di irrilevanza o genericità.
- Quando si deduce un difetto di motivazione, occorre censurare la sentenza con il corretto vizio processuale; non è sufficiente qualificare come omesso esame ciò che in realtà è una critica alla sufficienza o persuasività della motivazione.
- In materia di negozio fiduciario, la parte che lo invoca deve allegare e provare una fattispecie coerente con lo schema giuridico proprio dell'istituto; ove la ricostruzione prospettata sia difforme dallo schema tipico, la censura che mira a imporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile in cassazione.
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