Cassazione Civile, Ordinanza n. 37258/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione. In primo grado era stato rilevato, da un lato, l’omessa notifica di dieci cartelle esattoriali presupposte e, dall’altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune cartelle relative a crediti non tributari. In appello, la Commissione regionale ha rigettato il gravame principale dell’agente della riscossione e ha accolto l’appello incidentale della contribuente, ritenendo: a) nulle o comunque irregolari le notifiche di varie cartelle, perché per quelle inviate direttamente per posta mancavano gli adempimenti previsti dall’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dalla L. 890/1982; b) per altre cartelle notificate tramite messo, mancava la sottoscrizione del destinatario o l’attestazione del messo sulle ragioni dell’omessa sottoscrizione; c) i crediti iscritti a ruolo erano comunque prescritti in applicazione del termine quinquennale, decorso tra le notifiche delle cartelle e il preavviso di iscrizione ipotecaria del 2 dicembre 2014. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 890/1982, sostenendo che per le cartelle notificate direttamente a mezzo posta era sufficiente la disciplina postale ordinaria, senza raccomandata informativa; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per le cartelle notificate dal messo, deducendo che la consegna a mani proprie del destinatario non richiedeva la sua sottoscrizione né altre formalità aggiuntive; 3) violazione dell’art. 2945 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte regionale aveva applicato indiscriminatamente la prescrizione quinquennale senza considerare la natura dei crediti e senza valutare atti interruttivi documentati (fermo amministrativo e avvisi di intimazione); 4) violazione dell’art. 77, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973, perché l’annullamento dell’ipoteca per asserita prescrizione era incompatibile con la sopravvivenza di un credito complessivo superiore alla soglia minima prevista dalla legge, anche per crediti previdenziali e contributivi. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito perché: per le notifiche dirette a mezzo posta delle cartelle esattoriali si applica l’art. 26 d.P.R. 602/1973 con le sole formalità del servizio postale ordinario, senza necessità delle formalità previste per altre modalità di notificazione; per le notifiche eseguite con consegna a mani proprie del destinatario non è richiesta la sua sottoscrizione; sulla prescrizione, il giudice di merito aveva applicato in modo generico il termine quinquennale senza distinguere tra tributi soggetti a prescrizione breve e tributi erariali soggetti a prescrizione decennale, e senza valutare gli atti interruttivi allegati e provati. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge nei primi, secondi, terzi e quarti motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione alla prescrizione.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notifica diretta della cartella a mezzo posta è modalità speciale, alternativa a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma; si perfeziona con la ricezione del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata o di formalità ulteriori previste per altre notifiche.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis
Non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale.
L. n. 890 del 1982, art. 7
Le formalità di raccomandata informativa non sono richieste per la notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 2945 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte ritiene decisivo verificare gli atti interruttivi e il corretto decorso del termine.
art. 2948, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale riguarda solo i tributi che abbiano natura periodica o di durata.
art. 2946 c.c.
Per i tributi erariali, come IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, trova applicazione il termine ordinario decennale.
art. 2943 c.c.
Gli atti che contengono anche implicitamente la richiesta di pagamento o intimano ad adempiere producono effetti interruttivi della prescrizione.
art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
È la norma richiamata nel motivo relativo alla soglia minima per l’iscrizione ipotecaria; il relativo esame è rimasto assorbito.
art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973
Nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 46 del 1999, l’avviso di mora era atto idoneo a intimare il pagamento e a interrompere la prescrizione.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Nel testo vigente, l’avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Massime di principio
- La notificazione diretta della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, quando effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, è disciplinata da una regola speciale: si applicano le sole formalità del servizio postale ordinario e la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza bisogno delle formalità previste per le notifiche eseguite da ufficiale giudiziario o messo notificatore.
- Se la cartella esattoriale è consegnata direttamente a mani del destinatario nell’ambito della disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, non è necessaria la sottoscrizione del destinatario sull’atto né l’attestazione delle ragioni dell’omessa sottoscrizione.
- In tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il termine quinquennale non si applica in modo indistinto a tutti i crediti, ma solo a quelli aventi natura periodica o di durata; per i tributi erariali opera invece, in via ordinaria, la prescrizione decennale.
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione rilevano non solo gli atti che contengono una formale intimazione ad adempiere, ma anche quelli che, per il loro contenuto, implicano la richiesta di pagamento e la costituzione in mora del debitore.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente la natura del credito e gli atti interruttivi allegati e provati; un accertamento sulla prescrizione fondato in modo generico sulle sole date di notificazione delle cartelle o su un dies ad quem non adeguatamente verificato è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →