Cassazione Civile, Ordinanza n. 05326/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La liquidatrice di una società ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti quale coobbligata ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, relativa a cartelle di pagamento per IVA e altri tributi riferite agli anni 2013 e 2014 e notificate alla società da lei liquidata. La contribuente ha dedotto che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della sua responsabilità personale, la regolare notifica delle cartelle alla società, mentre il presupposto della sua coobbligazione sarebbe stato esclusivamente la notifica del specifico avviso di accertamento a lei personalmente. Ha inoltre denunciato violazione dell'art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che mancasse la prova della notifica dell'atto prodromico nei suoi confronti. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto la regolare notifica delle cartelle di pagamento alla società e che tale accertamento non era efficacemente scalfito dal ricorso. Ha quindi confermato che, una volta provata la regolare notificazione delle cartelle e non tempestivamente dedotti i vizi della cartella o dell'atto presupposto, il ricorso contro l'intimazione di pagamento è inammissibile per la parte in cui mira a contestare vizi delle cartelle stesse. È stato anche escluso l'omesso esame di fatto decisivo, poiché la questione della notifica era stata esaminata dalla CTR. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. e della disciplina sulla decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., a ulteriori somme per responsabilità aggravata e a favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte ...
La responsabilità personale del liquidatore è ricondotta alla norma speciale, ma nel caso concreto la Corte rileva che la ricorrente aveva male impostato la censura, concentrandosi sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento anziché su vizi effettivamente dedotti e tempestivamente proponibili contro le cartelle e l'intimazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta insussistente, perché la notifica degli atti era stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione richiama la disciplina del procedimento accelerato e la giurisprudenza secondo cui la definizione conforme alla proposta può integrare una valutazione tipica rilevante ai fini dell'abuso del processo e della responsabilità aggravata.
art. 96, comma 3, c.p.c.
È stato applicato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stato applicato per disporre il versamento di un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la regolare notifica della cartella di pagamento sia accertata nei gradi di merito, il destinatario non può, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dedurre tardivamente vizi della cartella o dell'atto presupposto che avrebbe dovuto contestare tempestivamente.
- L'agente della riscossione, una volta provata la regolare notificazione della cartella, non è tenuto a produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa ai fini della difesa contro censure tardive.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche implicitamente o con accertamento conforme in entrambi i gradi.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 va valutata in coerenza con gli atti tempestivamente contestati; non è consentito spostare il thema decidendum su vizi non dedotti nei gradi di merito o su atti non impugnati nei termini.
- Nella definizione accelerata del giudizio, la proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può esporre la parte soccombente a condanna per responsabilità aggravata oltre alle spese di lite.
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