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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di revoca dell'accreditamento definitivo dell'organismo di formazione professionale, unitamente agli atti presupposti del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (organismo formativo)

Prevale il privato

La controversia

L'organismo di formazione professionale, accreditato definitivamente presso la Regione Calabria, ha impugnato il decreto dirigenziale con cui era stato revocato l'accreditamento a seguito di una visita mirata presso la sede formativa. Sono stati contestati, tra gli altri profili, l'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché le Linee Guida regionali prevedevano la sospensione dell'accreditamento quale misura intermedia per consentire l'adeguamento dell'ente; l'erronea o incompleta ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale ispettivo; il difetto di motivazione e di istruttoria; nonché l'omessa o inadeguata considerazione delle controdeduzioni e della memoria difensiva presentate dall'organismo. La Regione ha sostenuto che le violazioni accertate fossero insanabili e tali da giustificare direttamente la revoca. Il TAR ha esaminato come decisivo il motivo relativo alla proporzionalità della sanzione e alla corretta interpretazione coordinata degli articoli 18 e 19 delle Linee Guida regionali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto che l'articolo 18, comma 1, lettera a), delle Linee Guida, relativo alla revoca in caso di perdita dei requisiti, debba essere interpretato in armonia con l'articolo 19, che impone, per la mancanza totale o parziale di uno o due requisiti della Sezione II non attinenti all'efficacia o all'efficienza, l'assegnazione di un termine per l'adeguamento e consente la sospensione quale misura intermedia. Tali disposizioni vincolano l'amministrazione al rispetto della proporzionalità nell'esercizio del potere sanzionatorio. La revoca, considerati i suoi effetti particolarmente gravosi, può essere disposta soltanto quando l'amministrazione motivi adeguatamente che le violazioni incidano sull'efficacia o sull'efficienza della struttura formativa, secondo il criterio relativo alla capacità di presidiare i processi di lavoro e produrre performance di qualità. Nel caso concreto, le violazioni sembravano invece riferibili al criterio strutturale relativo alla qualità degli immobili e delle attrezzature, e non risultava una motivazione espressa e idonea sull'incidenza sull'efficacia o sull'efficienza. Anche la contestata violazione del vincolo di sede non era stata adeguatamente accertata e motivata: il provvedimento si limitava a richiamarla senza spiegazioni specifiche, mentre il verbale ispettivo prospettava solo in via ipotetica che la configurazione dei locali potesse generare promiscuità, senza accertare un'effettiva violazione. Il riferimento all'articolo 17 delle Linee Guida non consentiva quindi di superare il difetto motivazionale, anche perché tale disposizione rinviava, per un difetto di coordinamento normativo, a un articolo non pertinente e risultava comunque richiamata anche dalla disciplina della sospensione. Restava salvo il potere della Regione di rieditare il potere amministrativo nel rispetto dei criteri indicati. La Regione è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito al Collegio di definire la controversia in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 74 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato insieme all'articolo 60 c.p.a. quale base per decidere la controversia sulla questione ritenuta decisiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Regione ha notificato alla ricorrente una comunicazione ostativa concedendo un termine per ulteriori controdeduzioni; il giudizio si è concentrato tuttavia sulla proporzionalità e motivazione della revoca.

  • art. 18, comma 1, lett. a), Linee Guida approvate con DGR Calabria n. 335/2021

    La Regione procede alla revoca dell’accreditamento: a) nel caso di perdita dei requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo;

    La disposizione non può essere applicata isolatamente, ma deve essere coordinata con l'articolo 19, che disciplina l'adeguamento e la sospensione per violazioni non incidenti sull'efficacia o sull'efficienza.

  • art. 19, comma 1, Linee Guida approvate con DGR Calabria n. 335/2021

    La Regione, qualora, nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 15 e 17, accerti la mancanza totale o parziale di almeno uno o due dei requisiti previsti dalla Sezione II del presente Capo, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all’organismo un termine, non superiore a quarantacinque giorni, per l’adeguamento

    Impone, per le violazioni non attinenti all'efficacia o all'efficienza, un termine per l'adeguamento e costituisce espressione del criterio di proporzionalità.

  • art. 19, comma 3, Linee Guida approvate con DGR Calabria n. 335/2021

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede specifiche ipotesi di sospensione immediata, confermando la graduazione delle conseguenze sanzionatorie.

  • art. 17 Linee Guida approvate con DGR Calabria n. 335/2021

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16, gli organismi devono svolgere e mantenere le attività presso le sedi indicate le quali non possono essere adibite o utilizzate per finalità diverse da quelle autorizzate e, dunque, destinate alle sole attività di orientamento, istruzione, formazione, ricerca e accompagnamento al lavoro, comunque finanziate. La violazione della presente disposizione comporta la revoca dell’accreditamento secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 24

    Il richiamo alla revoca non esclude in ogni caso la sospensione, poiché l'articolo 17 è richiamato anche dall'articolo 19; inoltre, nel caso concreto, la violazione del vincolo di sede non era stata effettivamente accertata né adeguatamente motivata.

  • art. 2, comma 3, lett. d), Criterio D, Allegato alle Linee Guida approvate con DGR Calabria n. 335/2021

    capacità della struttura formativa di presidiare, adeguatamente, i processi di lavoro, compresi quelli connessi alla gestione economica-finanziaria, al fine di produrre performance di qualità

    L'incidenza delle violazioni sull'efficacia o sull'efficienza deve essere motivata con riferimento a tale criterio per giustificare la revoca.

Massime di principio

  • Quando una disciplina amministrativa prevede sia la revoca di un titolo abilitativo o accreditamento sia misure meno gravose, come la sospensione e l'assegnazione di un termine per l'adeguamento, le relative disposizioni devono essere interpretate in modo coordinato e l'amministrazione deve applicare la misura proporzionata alla gravità e agli effetti della violazione.
  • La revoca dell'accreditamento per perdita di requisiti non può essere disposta automaticamente per qualsiasi inosservanza: l'amministrazione deve motivare specificamente che la violazione incida sui profili qualificati dalla disciplina come attinenti all'efficacia o all'efficienza della struttura, quando tale incidenza costituisce il presupposto per la revoca anziché per la sospensione o l'adeguamento.
  • Un provvedimento sanzionatorio non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare la violazione di un vincolo senza descrivere concretamente la condotta che lo avrebbe violato e senza spiegare perché essa giustifichi la misura più grave prevista dall'ordinamento.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo non può fondarsi su un accertamento meramente ipotetico: la prospettazione secondo cui una determinata situazione potrebbe generare una violazione non equivale all'accertamento effettivo della violazione stessa e non è sufficiente a giustificare una revoca.
  • In presenza di disposizioni regolatorie non perfettamente coordinate tra loro, l'amministrazione e il giudice devono privilegiare un'interpretazione sistematica che preservi la coerenza della disciplina e la graduazione delle misure, evitando di attribuire a una singola disposizione un effetto automaticamente espulsivo incompatibile con le altre disposizioni.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutelaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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