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Sentenza

Sentenza n. 10585/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza in data 30 gennaio 2025, con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;

Giustizia amministrativa202603586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 30 gennaio 2025, un’istanza per il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, evidenziando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza provvedere nel corso del giudizio. La questione centrale ha riguardato la sussistenza dell’obbligo di provvedere e il superamento dei termini previsti dalla disciplina generale e speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, il Ministero non si è pronunciato sulla domanda del 30 gennaio 2025, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia i termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere, secondo il TAR, a quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nella definizione del procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il decorso del termine generale di trenta giorni senza l’adozione di un provvedimento espresso, a fronte di un’istanza formale, contribuisce a configurare il silenzio inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di richiesta delle integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 104/2010

    Il riferimento non è espresso nel testo; la pronuncia applica comunque la tutela avverso il silenzio mediante ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina preventiva del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, è sufficiente a configurare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio inadempimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
  • Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prestabilito e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformare la valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi interpretativi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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