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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19127/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il debitore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità di un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione a garanzia di crediti iscritti a ruolo di diversa natura. Nel giudizio di merito la domanda era stata in parte rigettata e in parte dichiarata improcedibile; in sede di rinvio il tribunale ha dichiarato improcedibile l’atto di citazione in riassunzione, ritenendo tardiva la riassunzione rispetto al termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, la violazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini, dell’art. 392 c.p.c. e dei principi convenzionali e costituzionali sul diritto di difesa, nonché vizi processuali per omessa considerazione del contraddittorio; con il terzo motivo è stata inoltre prospettata l’omessa pronuncia su una causa di cessazione della materia del contendere legata a norme sopravvenute di definizione/cancellazione automatica del debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i primi due motivi: ha qualificato l’azione come ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscossione a iscrivere ipoteca, e non come opposizione esecutiva, con conseguente applicabilità della sospensione feriale dei termini. Poiché la riassunzione era stata effettuata il 3 settembre 2021 a fronte della pubblicazione della sentenza di cassazione del 13 maggio 2021, il termine di riassunzione non poteva considerarsi decorso senza tenere conto della sospensione feriale. Su tale base la dichiarazione di improcedibilità è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione costituisce l’oggetto dell’azione di accertamento negativo, non un’opposizione esecutiva.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione nel giudizio di rinvio deve essere valutata tenendo conto della disciplina dei termini processuali applicabile al tipo di azione.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione/struttura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla motivazione della decisione impugnata.

  • art. 58 L. 69/2009

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio.

  • art. 1 L. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini si applica al giudizio in questione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del giusto processo e dell’effettività della difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    Richiamato nel terzo motivo per la dedotta cessazione della materia del contendere/definizione automatica del debito.

  • art. 4, comma 4, D.L. Sostegni n. 41/2021 conv. in L. n. 69/2021

    Richiamato nel terzo motivo per la dedotta applicabilità di sopravvenienze favorevoli.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria disposta dall’agente della riscossione va qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria o del potere di iscrivere ipoteca, e non come opposizione esecutiva.
  • Quando il giudizio ha natura di ordinario accertamento negativo, ad esso si applica la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza, il termine per la riassunzione nel giudizio di rinvio deve essere calcolato tenendo conto del periodo di sospensione.
  • La tardività della riassunzione non può essere dichiarata se il giudice omette di considerare la sospensione feriale astrattamente applicabile per effetto della corretta qualificazione dell’azione.
  • L’accoglimento di un motivo assorbente che comporti la cassazione della declaratoria di improcedibilità rende assorbite le ulteriori censure attinenti al merito o a sopravvenienze normative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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