Cassazione Penale, Ordinanza n. 36877/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l’unico motivo manifestamente infondato e comunque aspecifico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del giudice di rinvio, intervenuta dopo un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Con l’unico motivo ha denunciato un difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato era presente, lineare e coerente e si fondava su un’esauriente disamina dei dati probatori, inclusa la prova della condotta contestata. Ha inoltre osservato che la censura era aspecifica perché non si confrontava con la ricostruzione del giudice di rinvio: l’imputato si recava ripetutamente nel luogo di effettivo domicilio della persona offesa, che conviveva con i genitori, violando così il divieto.
Norme richiamate
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
La disposizione è richiamata per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che non si confronta con la ricostruzione puntuale dei fatti e delle prove contenuta nella decisione impugnata.
- La censura di difetto di motivazione non è fondata quando la decisione impugnata espone una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare, basata su un’esauriente valutazione dei dati probatori.
Come è indicizzato
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