Sentenza n. 2364/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n-OMISSIS-dell’17.5.23 notificata via pec al geom. -OMISSIS-avente ad oggetto: “Comune di Lipari - Sanatoria L.n.326/2006- Parere di competenza per opere in sanatoria art.32 L.n.326/03 e art.23 L.R. n.37/85 - dichiarazione di grave danno in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in via -OMISSIS- sopra -OMISSIS-–-OMISSIS-. Rigetto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere di rigetto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina sulla richiesta di parere favorevole ai fini del terzo condono per opere edilizie abusive in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza di Messina del 17 maggio 2023, avente a oggetto il rigetto del parere di competenza nell'ambito della procedura di sanatoria prevista dal terzo condono. Il ricorso è stato notificato il 9 febbraio 2024 esclusivamente al Comune di Lipari e non alla Soprintendenza, autorità che aveva adottato l'atto impugnato. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sia sulla ricevibilità del ricorso, considerato il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento, sia sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Il ricorrente, previamente avvisato, non ha depositato memoria e non ha chiesto la rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile perché notificato il 9 febbraio 2024 avverso un provvedimento della Soprintendenza del 17 maggio 2023, oltre il termine decadenziale di impugnazione. Ha inoltre ritenuto il ricorso comunque inammissibile per difetto originario e assoluto del contraddittorio, poiché l'atto era stato adottato dalla Soprintendenza di Messina, alla quale il ricorso non era stato notificato, mentre il Comune di Lipari non era l'amministrazione emanante né parte necessaria del giudizio. Richiamando l'art. 41 c.p.a. e il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2018, il Collegio ha escluso che la partecipazione del Comune al procedimento di condono potesse renderlo destinatario necessario della notificazione. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile, non ricorrendo obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto: l'amministrazione emanante era chiaramente indicata nell'atto. In via meramente subordinata, il TAR ha precisato che, qualora fosse stato impugnato il diniego comunale di condono allegato al ricorso, tale diniego sarebbe stato consequenziale al parere negativo della Soprintendenza e doveroso in assenza dell'annullamento del parere in autotutela o in sede giurisdizionale. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato
Il ricorso di annullamento deve essere notificato, entro il termine decadenziale, all'amministrazione cui è formalmente imputabile l'atto impugnato; la notificazione ad altra amministrazione partecipante al procedimento non è sufficiente.
art. 37 c.p.a.
il rimedio del riconoscimento dell'errore scusabile [...] presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa
L'errore scusabile è un istituto eccezionale e di stretta interpretazione; non è riconoscibile quando l'autorità emanante sia chiaramente indicata nel provvedimento e l'omessa notificazione dipenda da un errore della parte.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il Collegio ha rilevato [...] che sussistono dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso
Prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio suscettibile di definire il giudizio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire; nel caso concreto il ricorrente, pur avvisato, non ha depositato memoria.
art. 32 l. 326/2003
Richiamato quale base normativa della procedura di sanatoria del terzo condono e del parere paesaggistico oggetto di controversia.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Richiamato nel provvedimento impugnato quale disciplina regionale applicabile alla procedura di sanatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento, il ricorso deve essere notificato entro il termine decadenziale all'amministrazione cui è formalmente imputato l'atto impugnato; la notificazione a un'amministrazione che abbia partecipato al procedimento, ma non abbia adottato l'atto finale, non instaura validamente il contraddittorio, salvo che il provvedimento sia formalmente imputabile a una pluralità di amministrazioni.
- La partecipazione procedimentale, anche qualificata, di un'amministrazione non attribuisce a quest'ultima la qualità di parte necessaria nel giudizio di annullamento se il provvedimento finale non è formalmente imputabile anche ad essa.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte; non può essere riconosciuta quando l'autorità emanante sia chiaramente individuabile dal provvedimento impugnato.
- Il diniego comunale di condono consequenziale al parere negativo della Soprintendenza resta doveroso finché il parere presupposto non sia annullato in autotutela o in sede giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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