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Sentenza

Sentenza n. 10718/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta plenaria antimeridiana del 9 luglio 2025, nella parte in cui sono stati disposti i trasferimenti dei magistrati alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere - settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, comunicata alla ricorrente in data 10 luglio 2025; della proposta formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura, -OMISSIS-, Terza Commissione - Ordine del giorno Ordinario - 1 Parte, nella seduta del 9 luglio 2025, con riferimento all'adozione della delibera “Fasc. n. 466/CD/2024 - copertura di 20 posti di consigliere settore civile della Corte di Cassazione (Delibera plenaria del 16 ottobre 2024). Relatore Consigliere -OMISSIS-” ed esattamente da -OMISSIS-; del DD.MM. del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 14.07.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2025 con il quale è stato decretato il trasferimento tra gli altri del Dott. -OMISSIS- alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere - settore civile - previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità; per quanto occorrer possa del resoconto sommario seduta del 9 luglio 2025 ore 10,00 e di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti ancorché incogniti al ricorrente.

Giustizia amministrativa202512181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del CSM del 9 luglio 2025, proposta della Terza Commissione e decreto ministeriale di trasferimento alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere nel settore civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi amministrativi e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura per la copertura di posti di consigliere della Corte di Cassazione, è risultata prima degli esclusi con il punteggio di 8,7. Ha contestato la valutazione finale del CSM sostenendo che la Terza Commissione permanente avrebbe illegittimamente ribaltato il giudizio della Commissione Tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme. Sono stati dedotti la violazione del d.lgs. 160/2006, degli artt. 81, 81-bis e 83 della circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014 e successive modifiche, l’irragionevolezza e l’illogicità manifeste, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di istruttoria nella graduazione del punteggio. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il riesercizio del potere amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la Commissione Tecnica ha il compito di esprimere un parere tecnico, obbligatorio ma non vincolante, limitato ai titoli professionali e scientifici e alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Il giudizio complessivo sul profilo del magistrato resta attribuito al CSM, che può valutare anche capacità di resa, organizzazione del lavoro, prerequisiti, funzioni svolte, tenuta dei provvedimenti nei successivi gradi e attività di docenza. Anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 44/2024, la preminenza del parere tecnico non elimina la possibilità di discostarsene per eccezionali e comprovate ragioni, né impedisce al CSM di compiere la valutazione complessiva prevista dalla disciplina. Nel caso concreto, la Terza Commissione ha recepito il giudizio tecnico della ricorrente, traducendolo nel relativo punteggio, e ha poi attribuito un ulteriore punteggio sulla base della valutazione complessiva dei profili. La comparazione tra i candidati è stata ritenuta sintetica ma esaustiva, coerente con i criteri normativi e della circolare, immune da illogicità manifesta o grave travisamento. La prevalenza del controinteressato, valorizzata anche in ragione dell’esperienza nelle funzioni di secondo grado, della tenuta dei provvedimenti e delle docenze presso la Scuola Superiore della Magistratura e università, è stata giudicata non irragionevole. Un diverso apprezzamento del TAR avrebbe natura sostitutiva e invaderebbe il merito della valutazione dell’organo di autogoverno. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 160/2006

    La Commissione Tecnica valuta i candidati limitatamente alla capacità scientifica e di analisi delle norme e ai relativi titoli, fornendo un parere tecnico nell’ambito della procedura di conferimento delle funzioni di legittimità.

  • art. 12-bis d.lgs. 160/2006

    Costituisce la base normativa per la nomina e l’intervento della Commissione Tecnica nella valutazione dei candidati.

  • art. 83 circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014

    Il giudizio della Commissione Tecnica viene tradotto nel punteggio previsto, mentre la Terza Commissione permanente attribuisce un ulteriore punteggio nell’ambito della più ampia valutazione complessiva dei candidati.

  • art. 81 circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014

    Individua, insieme alle disposizioni collegate della circolare, i criteri della procedura di valutazione dei candidati.

  • art. 81-bis circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014

    Concorre a disciplinare i criteri e le modalità di valutazione dei candidati nella procedura.

  • d.lgs. 44/2024

    Ha modificato la disciplina della Commissione Tecnica, attribuendo preminenza al relativo parere, senza sottrarre al CSM il giudizio complessivo e la possibilità di discostarsene per eccezionali e comprovate ragioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la comparazione tra i candidati.

Massime di principio

  • Nelle procedure per il conferimento di funzioni giudicanti di legittimità, la Commissione Tecnica esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, circoscritto ai titoli professionali e scientifici e alla capacità scientifica e di analisi delle norme; il giudizio complessivo sul profilo del candidato resta attribuito all’organo di autogoverno.
  • La preminenza attribuita dalla disciplina al parere della Commissione Tecnica non esclude che l’organo di autogoverno compia una valutazione autonoma e complessiva degli aspiranti, considerando anche capacità di resa, organizzazione del lavoro, funzioni svolte, tenuta dei provvedimenti e attività scientifica e didattica.
  • La valutazione tecnica della Commissione Tecnica e la valutazione complessiva dell’organo di autogoverno possono essere tradotte in componenti autonome del punteggio, purché la motivazione renda comprensibile il raccordo tra i diversi giudizi e il rispetto dei criteri normativi e regolamentari.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni comparative del CSM è estrinseco e non sostitutivo: sono censurabili illogicità manifesta, grave travisamento o incoerenza con i criteri predeterminati, ma il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo competente.
  • Una motivazione sintetica è sufficiente quando individua gli elementi professionalmente rilevanti dei candidati e consente di ricostruire la ragione della prevalenza dell’uno sull’altro, senza necessità di una trattazione analitica di ogni singolo elemento del curriculum.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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