Cassazione Civile, Ordinanza n. 07797/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di numerosi medici specializzati volta a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione, nell’ordinamento interno, delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in tema di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, per gli anni antecedenti all’anno accademico 1991/1992. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto, individuando la decorrenza della prescrizione nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. Con il ricorso per cassazione gli interessati denunciavano violazione e falsa applicazione di norme interne, sovranazionali e convenzionali, sostenendo in sintesi che la L. n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sul dies a quo della prescrizione e che, comunque, il termine non avrebbe potuto decorrere prima del consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; chiedevano inoltre, in sostanza, una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura contrastava con un orientamento di legittimità ormai stabile e consolidato. La Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, norma che ha reso definitivo l'inadempimento residuo per i soggetti non beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili. Ha inoltre escluso che le incertezze prospettate su giurisdizione, azione, prescrizione o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione o imporre un rinvio pregiudiziale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stata la norma processuale invocata per censurare la sentenza impugnata, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 332 c.p.c.
non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati
art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per gli altri aventi diritto
art. 5 e art. 189 del Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione del diritto unionale, ma non ritenuti idonei a superare l'orientamento consolidato
art. 10 Cost.
richiamato in ricorso nel quadro delle norme sovranazionali asseritamente violate
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato in ricorso nel quadro delle norme sovranazionali asseritamente violate
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato in ricorso a sostegno della richiesta di effettività della tutela giurisdizionale
direttive CEE 75/362
sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi
direttive CEE 75/363
sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi
direttive CEE 82/76
sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi
direttiva 93/16
richiamata per confermare che non aveva introdotto un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio per gli anni antecedenti
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.
richiamati dai ricorrenti per contestare la decorrenza e la rilevabilità della prescrizione
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato nel quadro della disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della critica alla sentenza di merito
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione di un ricorso infondato in presenza di presupposti di fatto e processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato nei confronti dei soggetti non destinatari delle sentenze amministrative irrevocabili.
- L'intervento legislativo del 1999 ha sostituito alla precedente pretesa risarcitoria un'obbligazione satisfattiva di fonte legale, di natura di debito di valuta, senza che il successivo sviluppo giurisprudenziale sulla qualificazione dell'azione, sulla giurisdizione o sulla legittimazione passiva sposti il dies a quo della prescrizione.
- Le incertezze sulla giurisdizione o sulla corretta qualificazione dell'azione non impediscono il decorso della prescrizione, perché la tutela del diritto può essere attivata anche in via stragiudiziale e, ove occorra, l'errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti dall'ordinamento.
- Non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di diritto unionale prospettata sia già priva di reale incertezza alla luce di un indirizzo giurisprudenziale interno consolidato e coerente con la normativa europea applicabile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità senza addurre argomenti idonei a determinarne il superamento.
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