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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07797/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di numerosi medici specializzati volta a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione, nell’ordinamento interno, delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in tema di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, per gli anni antecedenti all’anno accademico 1991/1992. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto, individuando la decorrenza della prescrizione nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. Con il ricorso per cassazione gli interessati denunciavano violazione e falsa applicazione di norme interne, sovranazionali e convenzionali, sostenendo in sintesi che la L. n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sul dies a quo della prescrizione e che, comunque, il termine non avrebbe potuto decorrere prima del consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; chiedevano inoltre, in sostanza, una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura contrastava con un orientamento di legittimità ormai stabile e consolidato. La Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, norma che ha reso definitivo l'inadempimento residuo per i soggetti non beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili. Ha inoltre escluso che le incertezze prospettate su giurisdizione, azione, prescrizione o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione o imporre un rinvio pregiudiziale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata la norma processuale invocata per censurare la sentenza impugnata, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 332 c.p.c.

    non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati

  • art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per gli altri aventi diritto

  • art. 5 e art. 189 del Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione del diritto unionale, ma non ritenuti idonei a superare l'orientamento consolidato

  • art. 10 Cost.

    richiamato in ricorso nel quadro delle norme sovranazionali asseritamente violate

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato in ricorso nel quadro delle norme sovranazionali asseritamente violate

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in ricorso a sostegno della richiesta di effettività della tutela giurisdizionale

  • direttive CEE 75/362

    sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi

  • direttive CEE 75/363

    sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi

  • direttive CEE 82/76

    sono le direttive il cui tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi

  • direttiva 93/16

    richiamata per confermare che non aveva introdotto un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio per gli anni antecedenti

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la decorrenza e la rilevabilità della prescrizione

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato nel quadro della disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della critica alla sentenza di merito

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione di un ricorso infondato in presenza di presupposti di fatto e processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato nei confronti dei soggetti non destinatari delle sentenze amministrative irrevocabili.
  • L'intervento legislativo del 1999 ha sostituito alla precedente pretesa risarcitoria un'obbligazione satisfattiva di fonte legale, di natura di debito di valuta, senza che il successivo sviluppo giurisprudenziale sulla qualificazione dell'azione, sulla giurisdizione o sulla legittimazione passiva sposti il dies a quo della prescrizione.
  • Le incertezze sulla giurisdizione o sulla corretta qualificazione dell'azione non impediscono il decorso della prescrizione, perché la tutela del diritto può essere attivata anche in via stragiudiziale e, ove occorra, l'errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti dall'ordinamento.
  • Non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di diritto unionale prospettata sia già priva di reale incertezza alla luce di un indirizzo giurisprudenziale interno consolidato e coerente con la normativa europea applicabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità senza addurre argomenti idonei a determinarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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