Cassazione Civile, Ordinanza n. 16028/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su processo verbale di constatazione che riteneva incongruente il volume degli acquisti rispetto ai ricavi dichiarati. I ricavi erano stati rideterminati induttivamente applicando un ricarico presunto del 149,20% e disconoscendo le rimanenze finali. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 12, comma 2, e 7 dello Statuto del contribuente e difetto di motivazione ex art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla percentuale di ricarico e sull'esclusione delle rimanenze. La CTP aveva accolto solo in parte, riducendo il ricarico al 135%. In appello il contribuente aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per violazione di norme di diritto e carenza di motivazione, reiterando le doglianze sul difetto di motivazione dell'avviso; l'Agenzia aveva proposto appello incidentale per ottenere il ripristino del ricarico al 149,20%. La CTR aveva rigettato entrambi gli appelli con motivazione ritenuta, in Cassazione, meramente apparente. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il secondo, subordinato, denunciava violazione di varie norme tributarie e civilistiche sulla motivazione dell'accertamento e sulla prova presuntiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse rigettato la doglianza con una formula stereotipata e priva di reale argomentazione, quindi con motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è deducibile come vizio di nullità della decisione
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua assenza o apparenza determina nullità
art. 12, comma 2, L. 212/2000
norma invocata dal contribuente a tutela del diritto di difesa nel procedimento di accertamento
art. 7 L. 212/2000
norma invocata dal contribuente in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo del ricorso censurava la carenza motivazionale dell'atto in relazione alla percentuale di ricarico e alle rimanenze
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo assorbito quale base della ricostruzione induttiva dei ricavi
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati nel motivo assorbito in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per l'accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo assorbito quale norma sull'onere della prova
D.L. n. 119/2018, art. 3, comma 6
richiamato per l'istanza di sospensione del giudizio in pendenza di definizione agevolata
D.L. n. 119/2018, art. 3
richiamato per la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è meramente assertiva o di stile e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La violazione dell'obbligo di motivazione sussiste anche quando la sentenza contenga una formula formalmente esistente, ma priva di argomentazioni idonee a spiegare perché la censura sia stata respinta.
- Il giudice di merito, specie in materia tributaria, deve confrontarsi con le specifiche doglianze dedotte dall'appellante; il loro rigetto tramite affermazioni generiche non è sufficiente a sorreggere la decisione.
- L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della motivazione rende assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito dell'accertamento.
- Quando la cassazione riguarda un vizio di motivazione della sentenza di appello, la causa deve essere rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame della censura accolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →