Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16028/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su processo verbale di constatazione che riteneva incongruente il volume degli acquisti rispetto ai ricavi dichiarati. I ricavi erano stati rideterminati induttivamente applicando un ricarico presunto del 149,20% e disconoscendo le rimanenze finali. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 12, comma 2, e 7 dello Statuto del contribuente e difetto di motivazione ex art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla percentuale di ricarico e sull'esclusione delle rimanenze. La CTP aveva accolto solo in parte, riducendo il ricarico al 135%. In appello il contribuente aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per violazione di norme di diritto e carenza di motivazione, reiterando le doglianze sul difetto di motivazione dell'avviso; l'Agenzia aveva proposto appello incidentale per ottenere il ripristino del ricarico al 149,20%. La CTR aveva rigettato entrambi gli appelli con motivazione ritenuta, in Cassazione, meramente apparente. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il secondo, subordinato, denunciava violazione di varie norme tributarie e civilistiche sulla motivazione dell'accertamento e sulla prova presuntiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse rigettato la doglianza con una formula stereotipata e priva di reale argomentazione, quindi con motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è deducibile come vizio di nullità della decisione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua assenza o apparenza determina nullità

  • art. 12, comma 2, L. 212/2000

    norma invocata dal contribuente a tutela del diritto di difesa nel procedimento di accertamento

  • art. 7 L. 212/2000

    norma invocata dal contribuente in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo del ricorso censurava la carenza motivazionale dell'atto in relazione alla percentuale di ricarico e alle rimanenze

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973

    richiamato nel motivo assorbito quale base della ricostruzione induttiva dei ricavi

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nel motivo assorbito in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per l'accertamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo assorbito quale norma sull'onere della prova

  • D.L. n. 119/2018, art. 3, comma 6

    richiamato per l'istanza di sospensione del giudizio in pendenza di definizione agevolata

  • D.L. n. 119/2018, art. 3

    richiamato per la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è meramente assertiva o di stile e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La violazione dell'obbligo di motivazione sussiste anche quando la sentenza contenga una formula formalmente esistente, ma priva di argomentazioni idonee a spiegare perché la censura sia stata respinta.
  • Il giudice di merito, specie in materia tributaria, deve confrontarsi con le specifiche doglianze dedotte dall'appellante; il loro rigetto tramite affermazioni generiche non è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della motivazione rende assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito dell'accertamento.
  • Quando la cassazione riguarda un vizio di motivazione della sentenza di appello, la causa deve essere rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame della censura accolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.