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Sentenza

Sentenza n. 2022/2026 - Milano, Sezione 1

in punto al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 160/2025, depositata e resa pubblica 13 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1388/2024 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202503891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 160/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i servizi prestati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero al pagamento di euro 2.249,21 lordi per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato e spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha dimostrato di avere accreditato, sia pure tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, le somme dovute a titolo di sorte capitale. Non è stata invece provata l'erogazione degli interessi legali decorrenti dalla maturazione del credito fino al saldo, secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. La domanda di ottemperanza è stata quindi mantenuta per la parte relativa agli interessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il pagamento delle somme principali ha soddisfatto, per tale parte, il bene della vita perseguito dal ricorrente. Ha invece accolto parzialmente la domanda di ottemperanza con riferimento agli interessi legali non ancora corrisposti, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, anche al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e dai relativi decreti attuativi. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in legge

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina normativa e i relativi decreti attuativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte dell'obbligazione, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti, quali gli interessi legali espressamente riconosciuti nel titolo esecutivo.
  • Quando la pubblica amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il completamento dell'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio dell'incarico può essere disposto senza liquidazione di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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