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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29442/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha disposto la revisione in aumento del classamento catastale di un'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, per la sua collocazione in una microzona ritenuta anomala per significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali. Il giudizio di merito si è concluso con l'accoglimento dell'impugnazione del contribuente da parte della CTR Lazio, che ha ritenuto l'atto insufficiente nella motivazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 8 R.D.L. 652/1939, sostenendo che l'avviso fosse invece adeguatamente motivato perché indicava i presupposti del riclassamento, i valori medi di mercato e catastali della microzona e il relativo scostamento rispetto al complesso delle microzone comunali. La Corte ha esaminato il contenuto motivazionale richiesto per il riclassamento d'ufficio ex comma 335, distinguendolo dalle altre ipotesi di revisione catastale e rilevando che, in tale procedura, l'Amministrazione deve specificare in modo chiaro e analitico i presupposti fattuali della microzona anomala, i criteri di rilevazione dei dati e i parametri applicati al singolo immobile, senza potersi limitare a formule generiche o a richiami astratti alla riqualificazione urbana. Nel caso concreto ha ritenuto che l'avviso non spiegasse in modo sufficiente quali interventi di riqualificazione fossero intervenuti né in che modo essi incidessero sul singolo immobile, e quindi ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva annullato l'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'avviso di classamento, affermando che, per il riclassamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, non basta il mero richiamo al rapporto tra valori medi di mercato e catastali della microzona o a generiche trasformazioni urbanistiche: occorre una motivazione rigorosa, concreta, specifica e verificabile, idonea a consentire al contribuente il controllo dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento. Poiché l'avviso non specificava adeguatamente i fatti di riqualificazione urbana né l'incidenza concreta sul singolo immobile, la CTR aveva correttamente accolto l'appello del contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 8 R.D.L. n. 652/1939

    richiamato come base del dovere di motivazione dell'atto di classamento; la Corte valorizza però soprattutto la motivazione rigorosa richiesta per il riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004.

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."

    consente la revisione in presenza di un significativo scostamento tra rapporto valore medio di mercato/valore catastale della microzona e analogo rapporto riferito all'insieme delle microzone comunali; richiede però una motivazione rigorosa e dati specifici sui presupposti di fatto e sui criteri applicati.

  • art. 1, comma 336, L. 311/2004

    menzionato solo per distinguere questa diversa ipotesi di revisione catastale da quella oggetto del giudizio.

  • art. 3, comma 58, L. n. 662/1996

    menzionato solo per distinguere un'altra ipotesi di revisione del classamento su iniziativa comunale.

  • art. 2, D.P.R. n. 138/1998

    richiamato per definire la microzona come porzione del territorio comunale omogenea per caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali e socioeconomici.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    richiamato come parametro generale del dovere di motivazione degli atti tributari.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla specificità del ricorso per cassazione e alla necessità di riportare l'avviso impugnato.

  • art. 145 e ss. del regolamento approvato con D.P.R. 1142/1949

    menzionati incidentalmente nel corso del ragionamento critico sulla disciplina tecnica dei valori medi di mercato.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere completa, specifica e verificabile: non è sufficiente il mero richiamo allo scostamento statistico tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona.
  • L'Amministrazione che proceda a revisione del classamento per microzone anomale deve indicare i presupposti fattuali della riqualificazione urbana, le fonti e i criteri di rilevazione dei dati, nonché il collegamento concreto tra il fenomeno di microzona e la singola unità immobiliare.
  • Le diverse ipotesi di revisione del classamento catastale hanno presupposti e finalità differenti e non sono tra loro fungibili: l'Ufficio non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto richiamando ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento.
  • La procedura di riclassamento di massa ex comma 335 ha finalità perequative e di riallineamento; non serve a correggere errori del classamento individuale né a valorizzare specifiche migliorie del singolo immobile.
  • L'onere di dedurre e provare i presupposti del riclassamento e i criteri applicativi grava sull'Amministrazione, che deve consentire al contribuente di comprendere e contestare sia i dati statistici impiegati sia il metodo seguito per la loro elaborazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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