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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13372/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

La controversia

Le curatele di tre società fallite avevano versato complessivamente lire 408.750.000, pari a euro 211.101,76, a titolo di imposta di registro per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Lanciano del 1997, che aveva accertato la responsabilità di amministratori e sindaci e liquidato il danno. La pronuncia era stata confermata in appello, ma la Cassazione, con sentenza n. 20637 del 2004, l’aveva cassata con rinvio. Le curatele non riassumevano il giudizio e questo si estingueva. Una parte della sentenza di primo grado relativa a una delle società, non impugnata in appello, era tuttavia passata in giudicato. Nel 2005 le curatele chiedevano il rimborso dell’imposta; interveniva nel giudizio la società concessionaria del credito, poi incorporata dalla ricorrente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza depositata il 17 novembre 2011, accoglieva l’appello dell’Agenzia e respingeva l’appello incidentale, ritenendo che l’estinzione dovuta alla scelta di non riassumere non eliminasse il presupposto impositivo. La ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 53 Cost., sostenendo che l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c. aveva caducato le sentenze di merito e l’attribuzione patrimoniale posta a base dell’imposta, facendo venir meno il titolo per conservarla; chiedeva quindi il rimborso, fatta salva la parte coperta da giudicato. Con il secondo, subordinato, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 in relazione agli artt. 53 e 3 Cost., assumendo che la permanenza dell’imposta nonostante la caducazione dell’attribuzione patrimoniale fosse incompatibile con capacità contributiva e uguaglianza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’imposta di registro sugli atti giudiziari presupponga l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione e che l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione comporti, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo e la definitiva caducazione delle sentenze di merito, salvo le statuizioni già coperte da giudicato. Ha quindi escluso il rimborso per la quota riferibile alla società la cui statuizione era passata in giudicato, ma ha riconosciuto il rimborso delle somme versate dalle curatele delle altre due società. Il secondo motivo, relativo alla questione di legittimità costituzionale, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo nei limiti indicati. Le spese di ogni fase e grado sono state compensate integralmente per l’esiguità della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 37 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. n. 30826 del 2019) che ai sensi dell’art. 393 c.p.c. nella fattispecie, è venuto meno.

    Il tributo sugli atti giudiziari richiede un titolo giudiziale soggetto a registrazione. Se il titolo viene definitivamente meno per l’estinzione dell’intero processo, viene meno il presupposto per conservare l’imposta, salvo che la statuizione sia coperta da giudicato.

  • art. 8 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Dalla piana lettura delle norme si deduce agevolmente che non tutti i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.

    Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti giudiziari individuati dalla tariffa, e la tassazione riguarda i provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio.

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate).

    L’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione estingue l’intero processo e caduca le sentenze emesse nel corso di esso, fatta salva l’efficacia delle statuizioni già coperte da giudicato.

  • art. 338 c.p.c.

    A differenza dell’art. 338 c.p.c. che fa derivare dall’estinzione del procedimento di appello o di revocazione (nei casi previsti) il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il successivo art. 393 c.p.c. stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue: verificandosi l’estinzione del giudizio di rinvio, quindi non vi è possibilità alcuna che la sentenza di primo grado passi in giudicato, attesa l’assoluta prevalenza della disciplina dettata dall’art. 393 rispetto a quella espressa dall’art. 338 c.p.c..

    La regola dell’art. 338 c.p.c., che collega a determinate estinzioni il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non si applica all’estinzione del giudizio di rinvio: in quest’ultima ipotesi prevale l’art. 393 c.p.c. e si estingue l’intero processo.

Massime di principio

  • L’imposta di registro sugli atti giudiziari presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione; quando quel titolo viene definitivamente caducato, viene meno il presupposto per mantenere l’imposta, con conseguente diritto al rimborso nei limiti in cui non sussistano statuizioni coperte da giudicato.
  • La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo e la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso dello stesso; restano ferme le statuizioni non impugnate e già passate in giudicato.
  • L’estinzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado secondo la disciplina dell’art. 338 c.p.c.; la fattispecie è regolata dall’art. 393 c.p.c., che comporta l’estinzione dell’intero processo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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