Sentenza n. 657/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 531/2025, depositata in data 10 settembre 2025, notificata in data 10.09.2025, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 1070/2025, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, regolarmente notificata, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nel titolo, oltre alle spese di lite. Prima della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né dedurre l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro; il TAR ne ordina l'attuazione secondo quanto stabilito nel giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina della distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e il ricorso sia stato proposto prima dell'adempimento.
- In presenza di un giudicato favorevole contenente una condanna al pagamento di somme, l'amministrazione è tenuta a darvi esecuzione integrale; la mancata contestazione dell'inadempimento e della spettanza del credito da parte dell'amministrazione costituitasi solo formalmente conferma la fondatezza dell'azione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione del giudicato, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione.
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