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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09712/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito presso il quale aveva intrattenuto, dal 1979 al 2011, un lungo rapporto di conto corrente. La società chiedeva la declaratoria di nullità delle clausole che avevano consentito l'addebito di interessi ultralegali non pattuiti, anatocismo, spese, commissioni e competenze non concordate, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito. La banca contestava le domande e opponeva anche la prescrizione. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda; la corte d'appello, invece, dopo avere ritenuto provato un affidamento di fatto sin dall'inizio del rapporto sulla base di elementi indiziari, aveva qualificato come ripristinatorie le rimesse effettuate fino alla formalizzazione del fido, aveva escluso che la prescrizione decorresse da tali versamenti e aveva dichiarato nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, liquidando un importo maggiore in favore della correntista. In cassazione la banca deduceva violazione del principio di riparto dell'onere della prova in tema di azione di ripetizione di indebito e contestava la possibilità di desumere l'affidamento da meri indizi e dal comportamento concludente della banca, sostenendo che, in assenza di prova scritta del fido, tutte le rimesse dovessero considerarsi solutorie e che la clausola sulla commissione di massimo scoperto fosse valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. (erroneamente indicato in rubrica come art. 297 c.p.c.), affermando che, nel regime applicabile al rapporto iniziato nel 1979 e poi proseguito sotto la disciplina del T.U.B., l'esistenza di un'apertura di credito poteva essere provata anche per presunzioni; ha inoltre ribadito che, in caso di nullità di protezione delle clausole bancarie, il saldo va prima epurato dagli addebiti illegittimi prima di individuare le rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Ha quindi confermato la correttezza della sentenza di appello sia quanto alla prova dell'affidamento di fatto sia quanto alla nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto. Conseguentemente ha condannato la banca alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la banca avesse erroneamente evocato l'articolo, ma che la censura riguardasse in realtà la distribuzione dell'onere probatorio, ritenuta infondata.

  • art. 117 T.U.B.

    la nullità per difetto di forma del contratto bancario opera nel regime del testo unico, ma come nullità di protezione a vantaggio del cliente.

  • art. 127, comma 2, T.U.B.

    la nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente; il mancato rispetto della forma è inopponibile al correntista che intenda avvalersi del contratto.

  • art. 2725 c.c.

    ritenuto inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi quando la forma scritta non era richiesta a pena di nullità e, in concreto, non ostativo alla prova presuntiva del fido quando il cliente non faccia valere la nullità di protezione.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, considerate ammissibili come prova indiretta del contratto di apertura di credito.

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    la Corte ha escluso che limiti la prova presuntiva dell'apertura di credito quando il cliente invochi il rapporto e non eccepisca la nullità formale.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per l'attribuzione delle spese ai difensori dichiaratisi anticipatari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato ulteriore.

Massime di principio

  • Nelle controversie bancarie di ripetizione di indebito, la verifica della prescrizione non può essere compiuta sul saldo originario del conto, ma richiede prima l'eliminazione dal conto di tutti gli addebiti illegittimi dichiarati nulli; solo sul saldo così rettificato si individua se e quali rimesse abbiano natura solutoria.
  • L'esistenza di un'apertura di credito bancario può essere provata anche per presunzioni semplici e mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quando il rapporto sia sorto in epoca in cui la forma scritta non era richiesta a pena di nullità o quando la nullità di forma sia una nullità di protezione non fatta valere dal cliente.
  • In tema di conto corrente bancario, la mera tolleranza di uno scoperto non è di per sé sufficiente a dimostrare un affidamento, ma il giudice di merito può desumerlo da un complesso di elementi fattuali che evidenzino la volontà della banca di mettere a disposizione una provvista.
  • La predeterminazione formale del limite massimo del fido non costituisce elemento essenziale dell'apertura di credito; in presenza di prova dell'affidamento, il limite può essere desunto dallo scoperto concretamente consentito dalla banca.
  • La clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto se indica soltanto una percentuale, senza specificare criteri e modalità di calcolo sufficienti a rendere conoscibile al cliente quando e come la commissione maturi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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