Ordinanza n. 1434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 00016/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto regionale recante misure di controllo ai sensi dell’art. 10-ter della l. n. 157/1992 per varie specie animali
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni animaliste)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva negato la sospensione dell’atto regionale. In appello sono stati evidenziati, quanto al fumus boni iuris, la mancata previsione nell’atto di limiti quantitativi e temporali al prelievo, nonché il difetto di istruttoria: sui danni asseritamente provocati da ciascuna specie interessata e sulle ragioni della necessità delle misure di controllo; sul monitoraggio preventivo delle specie e sul coordinamento dell’attività di controllo con la normale attività venatoria, per preservare la vitalità delle popolazioni animali; sull’adeguatezza e proporzionalità delle misure previste, con particolare riguardo alla necessità di ricorrere a misure cruente. Quanto al periculum in mora, il Consiglio di Stato ha ritenuto non chiara l’efficacia meramente programmatica dell’atto impugnato in primo grado e ha ravvisato un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR Molise. Ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado e sospeso l’efficacia dell’atto regionale. La sospensione è stata giustificata sia dal periculum in mora, poiché non era chiaro che l’atto avesse efficacia soltanto programmatica e poteva quindi produrre un pregiudizio irreparabile, sia dal fumus boni iuris, ravvisato almeno con riferimento all’assenza di limiti quantitativi e temporali e ai profili di difetto di istruttoria relativi alla necessità, al monitoraggio, al coordinamento con l’attività venatoria e alla proporzionalità delle misure, inclusa la scelta di misure cruente. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha deciso l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.
art. 10-ter l. n. 157/1992
Costituisce la base normativa delle misure di controllo delle specie animali previste dall’atto regionale; la legittimità delle misure è stata valutata cautelarmente anche in relazione alla necessità, ai limiti, al monitoraggio e alla proporzionalità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’incertezza sull’efficacia meramente programmatica dell’atto impugnato non esclude, ma può fondare, la sussistenza del periculum in mora quando l’atto sia idoneo a produrre un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio.
- Le misure amministrative di controllo della fauna devono essere sorrette da un’istruttoria specifica riferita a ciascuna specie interessata, che dimostri i danni asseritamente provocati e la necessità concreta dell’intervento.
- La legittimità delle misure di controllo faunistico richiede la considerazione del monitoraggio preventivo delle specie e del coordinamento con la normale attività venatoria, in modo da preservare la vitalità delle popolazioni interessate.
- Un atto che programma o dispone misure di controllo della fauna deve indicare limiti quantitativi e temporali del prelievo; la loro omissione può integrare un serio profilo di illegittimità rilevante anche in sede cautelare.
- La scelta di misure cruente di controllo della fauna deve essere specificamente istruita e motivata sotto il profilo della necessità, adeguatezza e proporzionalità.
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