Sentenza n. 321/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7.02.2025 n. 165.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7 febbraio 2025, n. 165, relativa all’attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7 febbraio 2025, n. 165, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento alle annualità 2019/2020 e 2020/2021. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, conferendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di ordinare l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, di disporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per assicurare l’esecuzione del giudicato e consente al giudice amministrativo di impartire all’amministrazione ordini esecutivi e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di contestazioni sostanziali dell’amministrazione e la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale giustificano l’accoglimento della domanda e l’imposizione di specifiche modalità esecutive.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
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