Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2648/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero della Salute all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva condannato al pagamento di € 22.843,85 a titolo di risarcimento, oltre interessi e spese legali, per un totale indicato di € 30.311,85 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Salute a corrisponderle € 22.843,85 per danni da emotrasfusione, € 2.430,80 per interessi legali calcolati sulla sorte capitale devalutata fino ad aprile 2015 e rivalutata al 2 aprile 2025, ulteriori € 430,75 di interessi fino al 12 maggio 2026 e € 3.384,66 per compensi difensivi, oltre oneri di legge, per complessivi € 30.311,85 oltre interessi, rivalutazione e oneri. Ha dedotto che, pur avendo notificato il precetto il 23 marzo 2026, l’Amministrazione non aveva dato concreta esecuzione al giudicato e ha domandato l’ordine di pagamento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo una richiesta di documenti inviata al difensore per procedere al pagamento. Il 30 agosto 2026 la ricorrente ha depositato il decreto di pagamento e in camera di consiglio ha dichiarato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il giudicato è stato eseguito mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Ha compensato integralmente le spese: dagli atti non risultava la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione (risultava notificato il precetto) né il decorso, al momento dell’instaurazione del giudizio, del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    sicché, persistendo l’inadempimento del Ministero intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente

    La disposizione è il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, non risultando in atti la notificazione del titolo (ma del precetto) all’amministrazione resistente né il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 al momento dell’instaurazione del presente giudizio.

    Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha considerato che all’instaurazione del giudizio non risultavano né la notificazione del titolo all’Amministrazione né il decorso del termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno la materia del contendere sulla domanda di esecuzione.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate quando, al momento della sua instaurazione, non risulti notificato all’Amministrazione il titolo esecutivo e non risulti decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.