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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09886/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12 marzo 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, specifiche rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste illogicità; per questo motivo il ricorso è stato ritenuto non ammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa, ma la Corte rileva che la doglianza era già stata adeguatamente vagliata e disattesa nel merito; in sede di legittimità non è consentito riproporre censure di mero dissenso sulla valutazione compiuta dai giudici di merito quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito se la decisione impugnata ha già affrontato la questione con argomenti coerenti e puntuali.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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