Cassazione Penale, Sentenza n. 50759/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Erba Luigi è stato condannato per il reato di cui all'art. 349, comma secondo, c.p. per avere, nella qualità di custode giudiziario delle opere edilizie su un immobile sottoposto a sequestro il 16/07/2015, consentito o realizzato ulteriori opere abusive (porta blindata, infissi in alluminio, predisposizione impianto idrico ed elettrico, ringhiera). In cassazione ha dedotto due motivi: 1) mancanza dell'elemento soggettivo perché il ricorrente aveva rinunciato all'eredità della moglie (15/02/2016) e quindi non aveva interesse economico né titolo di proprietario sull'immobile; 2) errore nella valutazione del momento di esecuzione delle opere, sostenendo che le opere sarebbero state eseguite prima o dopo momenti rilevanti (morte della proprietaria 23/11/2015, rinuncia all'eredità 15/02/2016) e comunque successivamente alla rinuncia, per cui egli non poteva avere cognizione né interesse a eseguirle. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: il ricorrente era stato nominato custode giudiziario fin dal 2015 (con rinnovo nel 2017) e pertanto gravato dall'obbligo di vigilanza sulla res indipendentemente dal titolo di proprietà o dalla rinuncia all'eredità; i verbali attestavano il rinnovo dei sigilli e la presenza di nuove opere nel 2017; il custode ha l'onere di vigilare e segnalare violazioni e non ha fornito spiegazioni o prove di impossibilità, caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna di Erba Luigi per violazione dei sigilli ai sensi dell'art. 349, comma secondo, c.p.; ha ritenuto la motivazione del giudice di merito coerente, logica e insindacabile in sede di legittimità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare il ricorso inammissibile non ha impedito la trattazione sul merito, che si è conclusa con il rigetto.
Norme richiamate
art. 349, comma secondo, codice penale
Norma che sanziona la violazione dei sigilli e le opere eseguite su beni sottoposti a sequestro; applicata nel caso in cui il custode giudiziario ometta la dovuta vigilanza o consenta la prosecuzione di lavori sul bene vincolato.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla motivazione; la Corte non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta delle prove, ma verifica la coerenza e la logicità dell'iter argomentativo.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma che disciplina la procedura di trattazione del ricorso (richiamata come base procedurale per l'esame del ricorso in sede di Cassazione).
Massime di principio
- La qualifica di custode giudiziario impone un obbligo di vigilanza continuativa sulla cosa sequestrata, indipendente dal titolo di proprietà o dalla rinuncia all'eredità: la rinuncia non sottrae il custode al dovere di impedire o segnalare violazioni dei sigilli.
- Per evitare responsabilità penale il custode deve documentare di aver adempiuto agli obblighi di custodia o di esserne stato materialmente impedito per caso fortuito o forza maggiore; la mera asserzione di non interesse economico non è sufficiente.
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla congruenza e logicità della motivazione: non è ammessa una riesamina completa delle prove o una diversa valutazione fattuale che esuli dalla plausibile opinabilità.
- La datazione delle opere abusive è valutata in base agli elementi di fatto e ai verbali raccolti: se il custode era nominato prima del momento contestato, sussiste il suo obbligo di vigilanza a prescindere da successivi atti (es. rinuncia all'eredità).
- Se si rilevano nuove opere su un bene precedentemente sequestrato, l'onere probatorio a difesa del custode consiste nel dimostrare l'assenza di conoscenza, l'impossibilità di intervento o la tempestiva segnalazione alle autorità competenti.
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