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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7446/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/01/2023 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Emaira Sostegni. La ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecutorietà e la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di condanna del 25/06/2019 (che aveva disposto la confisca per equivalente eseguita sui beni formalmente intestati alla EMAS G.E.I.E.). Sostegni deduceva che il suo appello del 13/05/2020 era tempestivo ai sensi dell'art. 587 c.p.p. per collegamento all'impugnazione di altro imputato (Fabrizio Berardi), che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe esaminato il merito del suo appello e non dichiarato l'inammissibilità, e che pertanto la condanna non sarebbe ancora passata in giudicato nei suoi confronti. Inoltre sosteneva la propria legittimazione a proporre l'incidente in quanto imputata nel procedimento e, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della EMAS G.E.I.E.; ha altresì affermato che il bene confiscato non sarebbe mai stato di sua proprietà ma formalmente di terzi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza di contraddittorietà della motivazione in quanto attinente a questione di diritto (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.). Ha inoltre osservato che la questione della tardività dell'appello della Sostegni è ormai superata dalla successiva sentenza di Sez. 5 n. 38983 del 22/06/2023, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/02/2022; di conseguenza le statuizioni di condanna e il capo di confisca sono divenuti irrevocabili e possono essere eseguiti. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di interesse della ricorrente, dato che ella non è la formale proprietaria del bene confiscato né l'attuale legale rappresentante della società su cui è stata eseguita la confisca; la giurisprudenza esclude l'interesse di chi afferma una titolarita effettiva nei confronti del formale intestatario. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000 (artt. 5 e 10)

    Norme che regolano i reati tributari contestati agli imputati; la condanna per tali reati ha dato luogo alla misura della confisca per equivalente eseguita sui beni della società formale titolare

  • codice di procedura penale, art. 587

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello per collegamento ad altro appellante; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto superata dalla successiva decisione di legittimità che ha reso irrevocabili le statuizioni

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La motivazione contraddittoria non puo' essere dedotta quando la questione attiene a diritto; il motivo proposto dalla ricorrente è stato dunque dichiarato inammissibile perche' attinente a questione di diritto

  • codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente

  • Sentenza Sez. 5 n. 38983 del 22/06/2023

    Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023

    Decisione successiva che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/02/2022; tale pronuncia ha reso irrevocabili le statuizioni di condanna e il capo di confisca, eliminando l'interesse della ricorrente all'incidente di esecuzione

  • Ordinanza/Sentenze di Cassazione citate (Sez. U n. 29541/2016, Sez. 3 n. 8625/2022)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020; Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022

    Precedenti di giurisprudenza utilizzati per affermare limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso e il principio secondo cui chi non è il formale proprietario del bene confiscato può essere privo di interesse ad impugnare l'esecuzione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Se una successiva pronuncia di legittimità ha reso irrevocabile la condanna o ha deciso in modo definitivo sugli appelli, chi propone un incidente di esecuzione perde l'interesse a contestare l'esecuzione: il processo esecutivo puo' proseguire.
  • Non è ammissibile dedurre contraddittorietà della motivazione con riferimento a questioni di diritto; tali doglianze possono essere inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
  • La legittimazione a impugnare un'esecuzione di confisca è in primo luogo del formale proprietario dell'oggetto confiscato o dell'attuale titolare legale; chi invoca solo una titolarità effettiva o materiale ma non formale può essere privo di interesse e la relativa impugnazione risultare inammissibile.
  • Il collegamento dell'appello ad altre impugnazioni (art. 587 c.p.p.) può rilevare per la tempestività, ma la questione della ammissibilità temporale può essere superata da decisioni successive che dichiarino irrevocabili le statuizioni; occorre verificare lo stato definitivo dei giudizi successivi prima di sostenere l'interesse all'incidente.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende secondo i criteri di cui all'art. 616 c.p.p.; presentare ricorsi privi di interesse espone al rischio di condanne per spese e sanzioni.

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