Cassazione Penale, Sentenza n. 7446/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/01/2023 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Emaira Sostegni. La ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecutorietà e la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di condanna del 25/06/2019 (che aveva disposto la confisca per equivalente eseguita sui beni formalmente intestati alla EMAS G.E.I.E.). Sostegni deduceva che il suo appello del 13/05/2020 era tempestivo ai sensi dell'art. 587 c.p.p. per collegamento all'impugnazione di altro imputato (Fabrizio Berardi), che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe esaminato il merito del suo appello e non dichiarato l'inammissibilità, e che pertanto la condanna non sarebbe ancora passata in giudicato nei suoi confronti. Inoltre sosteneva la propria legittimazione a proporre l'incidente in quanto imputata nel procedimento e, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della EMAS G.E.I.E.; ha altresì affermato che il bene confiscato non sarebbe mai stato di sua proprietà ma formalmente di terzi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza di contraddittorietà della motivazione in quanto attinente a questione di diritto (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.). Ha inoltre osservato che la questione della tardività dell'appello della Sostegni è ormai superata dalla successiva sentenza di Sez. 5 n. 38983 del 22/06/2023, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/02/2022; di conseguenza le statuizioni di condanna e il capo di confisca sono divenuti irrevocabili e possono essere eseguiti. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di interesse della ricorrente, dato che ella non è la formale proprietaria del bene confiscato né l'attuale legale rappresentante della società su cui è stata eseguita la confisca; la giurisprudenza esclude l'interesse di chi afferma una titolarita effettiva nei confronti del formale intestatario. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000 (artt. 5 e 10)
Norme che regolano i reati tributari contestati agli imputati; la condanna per tali reati ha dato luogo alla misura della confisca per equivalente eseguita sui beni della società formale titolare
codice di procedura penale, art. 587
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello per collegamento ad altro appellante; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto superata dalla successiva decisione di legittimità che ha reso irrevocabili le statuizioni
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La motivazione contraddittoria non puo' essere dedotta quando la questione attiene a diritto; il motivo proposto dalla ricorrente è stato dunque dichiarato inammissibile perche' attinente a questione di diritto
codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente
Sentenza Sez. 5 n. 38983 del 22/06/2023
Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023
Decisione successiva che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/02/2022; tale pronuncia ha reso irrevocabili le statuizioni di condanna e il capo di confisca, eliminando l'interesse della ricorrente all'incidente di esecuzione
Ordinanza/Sentenze di Cassazione citate (Sez. U n. 29541/2016, Sez. 3 n. 8625/2022)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020; Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022
Precedenti di giurisprudenza utilizzati per affermare limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso e il principio secondo cui chi non è il formale proprietario del bene confiscato può essere privo di interesse ad impugnare l'esecuzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Se una successiva pronuncia di legittimità ha reso irrevocabile la condanna o ha deciso in modo definitivo sugli appelli, chi propone un incidente di esecuzione perde l'interesse a contestare l'esecuzione: il processo esecutivo puo' proseguire.
- Non è ammissibile dedurre contraddittorietà della motivazione con riferimento a questioni di diritto; tali doglianze possono essere inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
- La legittimazione a impugnare un'esecuzione di confisca è in primo luogo del formale proprietario dell'oggetto confiscato o dell'attuale titolare legale; chi invoca solo una titolarità effettiva o materiale ma non formale può essere privo di interesse e la relativa impugnazione risultare inammissibile.
- Il collegamento dell'appello ad altre impugnazioni (art. 587 c.p.p.) può rilevare per la tempestività, ma la questione della ammissibilità temporale può essere superata da decisioni successive che dichiarino irrevocabili le statuizioni; occorre verificare lo stato definitivo dei giudizi successivi prima di sostenere l'interesse all'incidente.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende secondo i criteri di cui all'art. 616 c.p.p.; presentare ricorsi privi di interesse espone al rischio di condanne per spese e sanzioni.
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