Cassazione Civile, Sentenza n. 3130/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori furono sanzionati con rimprovero scritto e trasferiti per avere, secondo la cooperativa e la committente, diffuso a mezzo stampa e tv il testo di una querela che avevano presentato contro la cooperativa e la Fondazione per il rischio di contagio COVID-19. La cooperativa ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva annullato le sanzioni e il trasferimento ritenendoli non provati e ritorsivi, sostenendo che la diffusione era imputabile anche ai lavoratori per effetto del mandato ai loro avvocati (con rappresentanza) e deducendo responsabilità solidale e violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'AMPAST. Ha confermato che la condotta contestata disciplinarmente non consisteva nella proposizione della querela ma nella sua diffusione mediatica, diffusione avvenuta ad opera dei legali nominati dai querelanti; la ricorrente non ha dimostrato che il mandato includesse l'incarico di divulgare la querela. Pertanto è mancata prova dell'attribuibilità ai lavoratori della diffusione e, conseguentemente, dell'illecito disciplinare e della violazione dell'obbligo di fedeltà. Sono state condannate la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e all'onere del contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
artt. 1703, 1704, 1708, 1711 c.c.
Richiamati nel ricorso come fondamento di una presunta responsabilità per il mandato e la rappresentanza; la Corte ha ritenuto irrilevante l'affermazione di mandato per atti di divulgazione quando non risultino prove che il mandato includesse espressamente tale attività
artt. 1292, 1293, 1294, 2049 c.c.
Richiamati in relazione alla responsabilità per fatto illecito e alle obbligazioni solidali; la Corte ha osservato che la responsabilità solidale presuppone il compimento del fatto da più autori e dunque è subordinata alla prova dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla divulgazione
art. 5 L. n. 604/1966
La Corte ha richiamato il principio che incombe al datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza di elementi giustificativi del provvedimento disciplinare; qui il datore non ha provato che il mandato comprendesse la divulgazione mediatica
art. 2105 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere violazione dell'obbligo di fedeltà; la Corte ha collegato l'accertamento dell'eventuale violazione alla prova dell'attribuibilità della condotta, prova che mancava
art. 54, co. 9, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato rispetto alla qualificazione di ritorsività dell'esercizio della clausola di gradimento; la delibera ANAC prodotta dai lavoratori è stata valutata come elemento probatorio significativo a sostegno della tesi di atto ritorsivo
art. 335 c.p.c.
Norma procedurale invocata per la riunione dei ricorsi in Cassazione che impugnavano la stessa sentenza d'appello; la Corte ha disposto la riunione
art. 360, co.1, n.3 e n.5 c.p.c.
Fondamenti di impugnazione utilizzati dalla ricorrente (falsa applicazione di norme sostanziali e omesso esame di fatto); la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e, per il resto, infondati
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in favore dell'Erario; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti
Massime di principio
- La proposizione di una querela non equivale automaticamente alla diffusione mediatica di essa: la responsabilità disciplinare per divulgazione richiede prova che il lavoratore abbia effettivamente partecipato o ordinato la diffusione.
- Se la diffusione di informazione avviene tramite i legali, il datore di lavoro deve provare che il mandato conferito ai legali comprendeva anche l'incarico di divulgazione; in mancanza la responsabilità non è automaticamente attribuibile al lavoratore.
- Per contestare una violazione dell'obbligo di fedeltà è necessario prima dimostrare l'attribuibilità concreta della condotta al dipendente; l'accertamento disciplinare non può prescindere dalla prova dell'azione contestata.
- La clausola di gradimento del committente è ammissibile in astratto, ma il suo esercizio può essere sindacato dal giudice sul piano funzionale; un uso ritorsivo o privo di riscontro probatorio può rendere inefficace il provvedimento adottato sulla sua base.
- La produzione, in giudizio, di atti amministrativi o deliberazioni (es. delibera ANAC) che evidenzino ritorsività o illegittimità dell'esercizio di poteri del committente può costituire elemento probatorio significativo a favore del lavoratore.
- L'archiviazione di un procedimento penale non è di per sé decisiva sul piano disciplinare, ma l'assenza di responsabilità penale rafforza la necessità di una prova solida per giustificare misure disciplinari o trasferimenti.
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo esame di fatto o una nuova lettura critica della prova di merito; le censure devono mirare a vizi di diritto o a omissioni logiche rilevanti.
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