Cassazione Civile, Sentenza n. 3353/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità di due contratti a tempo determinato di natura intermittente sottoscritti con Fater S.p.A. e il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (ovvero, in subordine, part-time indeterminato). Contestava la legittimità degli "accordi di prossimità" aziendali (2016) per carenza dei requisiti dell'art. 8 D.L. 138/2011: mancato richiamo normativo espresso, assenza di prova della rappresentatività sindacale, carenza di pubblicità e conoscibilità, inesistenza del nesso causale tra le deroghe e le finalità collettive dichiarate. Denunciava inoltre violazioni della disciplina del lavoro intermittente (limiti di età e giornate), errata distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), motivazione apparente circa i criteri di scelta dei lavoratori interessati, uso improprio del fatto notorio, irregolarità nella produzione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e violazione dell'art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva a sua volta respinto le doglianze del ricorrente. Ha ritenuto che: gli accordi aziendali rientrano nell'ambito dell'art. 8 D.L. 138/2011 e contengono chiaramente finalità collettive (incremento occupazione e competitività); la valutazione sulla rappresentatività sindacale, sulla pubblicità dell'accordo e sulla conoscibilità da parte dei lavoratori è questione di merito adeguatamente istruita e motivata (le contestazioni del ricorrente erano generiche); le deroghe previste dagli accordi possono riguardare l'istituto del lavoro intermittente nella sua globalità e non sono escluse parti della disciplina (quindi non era illegittimo derogare ai limiti dedotti dal ricorrente); non sono emersi vizi nell'allocazione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito; le critiche rimesse dalla parte si risolvono in diversa valutazione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità; la contestazione relativa al DVR e ai supporti informatici prodotti non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi euro 4.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge).
Norme richiamate
art. 8 D.L. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011)
deroghe alla normativa generale, con riferimento all’istituto del contratto intermittente anch’esso previsto dal legislatore, che infatti vi ricomprende i contratti a termine, quelli ad orario ridotto, modulato o flessibile
Gli accordi aziendali/di prossimità possono derogare alla disciplina ordinaria dei contratti richiamati (anche al lavoro intermittente) se rispettano i requisiti di rappresentatività, finalità collettive e criteri maggioritari; l'accertamento della volontà negoziale e dei requisiti è rimesso al giudice del merito
art. 36 Cost.
La Corte ha ritenuto che la doglianza era infondata perché non era contestato il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto nazionale, i quali costituiscono l'aspetto inderogabile tutelato dall'art. 36
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La Corte ha confermato che l'onere della prova è correttamente distribuito: il ricorrente ha formulato contestazioni generiche e non ha prodotto allegazioni specifiche sufficienti a ribaltare la valutazione documentale del giudice di merito; la censura sull'attribuzione dell'onere probatorio è infondata
artt. 1362-1363 c.c. (interpretazione del contratto)
L'interpretazione del contenuto e della portata di un accordo è attività di merito riservata al giudice di merito: la Corte di legittimità non sindaca valutazioni probatorie o alternative interpretazioni dei fatti
artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. (principi processuali e prova)
Le accuse di uso improprio del fatto notorio e di violazione di regole processuali sono state ritenute infondate o inammissibili: la Corte territoriale ha motivato e non ha impiegato il fatto notorio quale nucleo essenziale della decisione
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
I motivi proposti in cassazione sono stati valutati secondo le categorie dell'art. 360 e in larga parte qualificati come, a termini di legge, ricorsi a doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità o inammissibili
art. 13 D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato in relazione ai requisiti del contratto intermittente dalla parte, la Corte ha ritenuto non dimostrata l'alterazione della disciplina applicabile alla fattispecie e ha considerato le deroghe ammesse dall'art. 8
Sentenza Corte Costituzionale n. 52/2023
La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità delle deroghe previste dagli accordi di prossimità purché rispondano a finalità collettive e rispettino i requisiti normativi; la Cassazione ha richiamato tale orientamento per confermare la legittimità dell'accordo aziendale
Massime di principio
- Gli accordi di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011 possono derogare alla disciplina dei contratti (compreso il lavoro intermittente) se risultano rispettati i requisiti di rappresentatività sindacale, le finalità collettive e la pubblicità: la loro validità è valutata dal giudice del merito
- In sede di cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della decisione solo proponendo una diversa lettura degli atti o della prova: va dimostrato un vizio di diritto o un errore nella valutazione probatoria che ecceda il normale apprezzamento di merito
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) richiede allegazioni circostanziate: contestazioni generiche sulla rappresentatività o sulla mancanza di pubblicità possono essere ritenute insufficienti
- Le deroghe previste dagli accordi collettivi di prossimità non sono automaticamente limitate a specifiche parti della disciplina richiamata dal legislatore, salvo divieti espressi; occorre verificare il testo e le finalità dell'accordo
- Questioni relative alla regolarità della produzione documentale (es. supporti informatici) impongono alla parte che lamenta il pregiudizio di dimostrare il concreto effetto lesivo del diritto di difesa, non basta un generico rilievo formale
- Le censure che riguardano esclusivamente l'interpretazione e la valutazione della prova in fatto sono, di norma, inammissibili in Cassazione: per ottenere accoglimento è necessario mostrare violazioni normative o vizi procedurali rilevanti
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