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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30767/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la responsabilità per truffa. Con i primi due motivi ha contestato la configurabilità del reato e l'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tali censure erano in gran parte riproduttive di doglianze già disattese e, soprattutto, prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato plurimi elementi dimostrativi della frode e della riferibilità della stessa all'imputato. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendolo ingiustificato. Con il quarto e il quinto motivo ha dedotto l'omesso rilievo della prescrizione maturata in appello, sostenendo che la recidiva reiterata sarebbe stata solo contestata dal pubblico ministero ma non applicata dal Tribunale, e ha denunciato la violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte territoriale considerato ai fini della prescrizione una recidiva non applicata in assenza di appello della pubblica accusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e comunque aspecifici i primi due motivi sulla truffa e sulla responsabilità; manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, perché la motivazione di merito era congrua e conforme ai principi secondo cui il diniego può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi; manifestamente infondati anche i motivi sulla prescrizione, poiché dagli atti risultava che il Tribunale aveva ritenuto e applicato la recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., con conseguente mancata maturazione della prescrizione alla data della decisione d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    la recidiva reiterata era stata non solo contestata ma anche applicata dal giudice di primo grado, con effetti sulla decorrenza e maturazione della prescrizione

  • art. 597 c.p.p.

    invocato per sostenere il divieto di considerare in appello una recidiva non applicata in primo grado in mancanza di appello del pubblico ministero; la censura è stata ritenuta infondata perché smentita dagli atti

  • art. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01

    è sufficiente, per il diniego delle attenuanti generiche, che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo gli altri ritenersi implicitamente superati; le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
  • In materia di truffa, la censura sulla configurabilità del reato e sulla responsabilità è manifestamente infondata se non si contrappone una critica puntuale agli indici fattuali indicati dal giudice di merito come dimostrativi della frode e della riferibilità della condotta all'imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro mancato riconoscimento può essere motivato anche con la semplice assenza di elementi positivi.
  • La doglianza sulla prescrizione è infondata se dagli atti risulta che la recidiva contestata è stata effettivamente applicata dal primo giudice e quindi incide sul termine di prescrizione, impedendone la maturazione alla data della decisione d'appello.
  • La violazione dell'art. 597 c.p.p. non sussiste quando la premessa fattuale della censura è smentita dal contenuto degli atti processuali e il giudice di appello si limita a prendere atto di un'aggravante già applicata in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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