Sentenza del 14/10/2015 n. 20660 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. s.r.l. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. Il ricorso era stato notificato alla controparte il 3 marzo 2008, ma l'originale notificato o la relativa copia non era stato depositato presso la segreteria del giudice entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla disciplina del processo tributario. La società sosteneva che la costituzione dell'ufficio resistente e la sua difesa nel merito avrebbero dovuto sanare l'irregolarità, richiamando anche una questione di legittimità costituzionale della sanzione di inammissibilità.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità dichiarata dalla CTR. Ha stabilito che il deposito del ricorso notificato entro trenta giorni è un adempimento essenziale e perentorio; la sua omissione comporta l'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La costituzione dell'ufficio resistente non può sanare tale vizio, poiché la legge prevede espressamente che l'inammissibilità sussista anche in caso di costituzione della parte resistente. La Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. A. s.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3
L'inammissibilità sussiste "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente"
Nel processo tributario il ricorrente deve depositare presso la segreteria del giudice adito l'originale del ricorso notificato o una copia entro trenta giorni dalla notificazione. Il termine è perentorio e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza possibilità di sanatoria derivante dalla costituzione della parte resistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Le regole sul deposito e sulla costituzione previste per il ricorso introduttivo si applicano anche all'appello tributario; pertanto, anche l'appello notificato deve essere depositato tempestivamente, a pena di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Disciplina il giudizio di rinvio e le conseguenze processuali della riassunzione, che deve rispettare le formalità e i termini previsti dal processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.
Costituzione, principi di legittimità del rito processuale tributario
La Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole la sanzione di inammissibilità, considerando la peculiarità e la funzione acceleratoria del rito tributario, anche in relazione all'analogia con il processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il deposito del ricorso notificato entro il termine previsto dalla legge è un adempimento essenziale e non una mera formalità.
- Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se il termine è stato superato di poco.
- La costituzione e la difesa nel merito dell'ente impositore non sanano l'omesso o tardivo deposito del ricorso da parte del contribuente.
- L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se la controparte non l'ha eccepita.
- Le medesime cautele valgono, in quanto applicabili, per gli atti di appello e per la riassunzione del giudizio dopo il rinvio della Cassazione.
- È necessario documentare con precisione la data di notificazione e quella di deposito, conservando l'originale notificato o la copia richiesta dalla normativa applicabile.
- La disciplina processuale tributaria può prevedere sanzioni formali rigorose: il fatto che l'amministrazione abbia accettato il contraddittorio non implica automaticamente la prosecuzione valida del giudizio.
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